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SALUTE -
ALIMENTAZIONE - giovedi
11 settembre 2003
Ancora quarantott’ore
Il latte fresco dura di più
Scadenza prolungata da quattro a sei giorni Romano (Inran): "Sicurezza rispettata, si è voluto andare incontro ai nuovi stili di vita dei consumatori"
DI ISABELLA EGIDI.
Le più recenti innovazioni di tecnologia alimentare spostano sempre più avanti nel tempo il limite della "freschezza". E così ora il latte si mantiene "fresco" per 2 giorni in più, grazie a una normativa che prolunga la scadenza da 4 a 6 giorni (più uno di confezionamento), mentre viene introdotto il termine di 10 giorni per il "latte microfiltrato fresco" (anche qui più uno). La data di confezionamento dovrà essere naturalmente indicata con chiarezza. In etichetta non dovranno mancare data e luogo di origine del latte crudo.
Queste ultime due informazioni, però, saranno obbligatorie solo a partire da aprile, data entro la quale le imprese devono dotarsi di un sistema di tracciabilità.
L’allungamento della vita del latte, fissato per legge, può destare perplessità, ma secondo gli esperti non ci sono rischi. La rassicurazione per i consumatori proviene dai vertici dell’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione. «Quella di aumentare la durabilità dei latti in commercio», dice il presidente, Ferdinando Romano, «è una scelta che tutela il consumatore, non solo garantendo la sicurezza del prodotto, ma anche andando incontro ai mutati stili di vita».
Effettivamente l’ampliamento dei termini di scadenza di un alimento così frequentemente utilizzato nella nostra dieta mostra dei risvolti positivi anche in termini quotidiani. Una o più confezioni di latte potranno tranquillamente rimanere in frigo per una settimana e oltre, garantendo un risparmio non disprezzabile di energie e di tempo. Delicatissimo ed altamente deperibile, il latte va "trattato". Il prodotto fresco è refrigerato subito dopo la mungitura, poi sottoposto a processi che inattivano i batteri patogeni, in modo da garantire sicurezza e durabilità variabili in base al trattamento utilizzato.
La pastorizzazione è effettuata entro 48 ore dalla mungitura. Il latte crudo viene portato ad una temperatura di 72º C per circa 15 secondi al fine di eliminare batteri e sostanze nocive e va consumato entro 6 giorni. Esiste anche il "pastorizzato ad alta temperatura" (circa 80º C), con maggiore durabilità, 810 giorni circa, ma proprietà organolettiche inferiori rispetto al latte fresco, e il "pastorizzato ad alta qualità", che invece subisce un trattamento termico più blando, grazie alle migliori caratteristiche microbiologiche di partenza.
La microfiltrazione è stata legittimata lo scorso anno da un decreto ministeriale. «Consta», fanno sapere dall’Inran, «nell’utilizzo di membrane con pori molto piccoli che permettono il passaggio delle sostanze nutritive, impedendo quello di batteri, muffe, e impurità varie. Il latte crudo, preriscaldato a
45/55º C, viene pulito e scremato per centrifugazione quindi microfiltrato in flusso continuo. Ciò che non attraversa la membrana si scarta. La panna cruda viene omogeneizzata quindi aggiunta al latte magro microfiltrato. Seguono la pastorizzazione, il raffreddamento a 4º C, lo stoccaggio e il confezionamento».
Infine i latti "uht" (UltraHigh Temperature) prevedono sterilizzazione con temperature molto alte
(135/150 ºC) per tempi brevi (310 sec.): aumenta la conservabilità (fino a 36 mesi) a danno di proprietà nutritive e sapore.

DECRETO 24 luglio 2003
Determinazione della scadenza del latte fresco pastorizzato e del latte fresco pastorizzato di alta qualita'. (GU n. 179 del 4-8-2003)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181 recante recepimento della direttiva 2000/13/CEE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa pubblicita' ed in particolare l'art.
9 che prevede che con decreto del Ministro delle attivita' produttive, del Ministro delle politiche agricole e forestali, e del
Ministro della salute e' stabilito il termine di scadenza del latte alimentare fresco diverso dal latte UHT e dal latte sterilizzato a
lunga conservazione sulla base della evoluzione scientifica e tecnologica;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 recante attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari;
Vista la legge 3 maggio 1989, n. 169 recante la disciplina del trattamento e della
commercializzazione del latte alimentare vaccino;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1997, n. 54, con il quale e' stato approvato il regolamento recante attuazione
delle direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro della salute 17 giugno 2002 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2002) relativo al trattamento di microfiltrazione nel processo di produzione del latte alimentare;
Vista la relazione in data 3 febbraio 2003 della commissione interministeriale incaricata di determinare la durabilita' del latte
alimentare fresco pastorizzato, fresco pastorizzato di alta qualita'
e microfiltrato fresco pastorizzato sulla base della evoluzione
tecnologica e scientifica;
Vista la comunicazione alla Commissione europea ai sensi della direttiva n. 98/34/CE;
Ritenuta la necessita' di determinare, sulla base delle risultanze della commissione interministeriale innanzi citata, la durabilita'
del latte fresco pastorizzato, del latte fresco pastorizzato di alta qualita' e del latte microfiltrato fresco pastorizzato;
Decretano:
Art. 1.
1. La data di scadenza del «latte fresco pastorizzato» e del «latte fresco pastorizzato di alta qualita», cosi' come definiti dall'art. 4
della legge 3 maggio 1989, n. 169 e' determinata nel sesto giorno successivo a quello del trattamento termico.
2. La data di scadenza del «latte microfiltrato fresco pastorizzato» e' determinata nel decimo giorno successivo a quello
del trattamento termico.
Art. 2.
1. Ai sensi dell'art. 4, commi 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 l'uso delle denominazioni di
vendita di cui all'art. 1 e' subordinato al rispetto dei requisiti prescritti per i singoli tipi di latte, anche se detti prodotti
provengono da altri Stati.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 luglio 2003
Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Alemanno
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
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