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23.03.2004
Nuova direttiva su lavorazione e trattamento
Decreto Legislativo 20 Febbraio 2004, n°49. Attuazione della direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato destinato all'alimentazione umana.
Cibo. Quanta varietà ci viene messa a disposizione dalla moderna ed opulenta società occidentale? Nonostante i fenomeni di inflazione più o meno gravi che vanno ad incidere pesantemente sui prezzi alla vendita di alcuni prodotti, è sufficiente fare un giro tra gli espositori di un supermercato per riscontrare offerte di centinaia di prodotti, dai freschi ai surgelati, passando per i disidratati e per gli inscatolati.
Molti di questi prodotti risultano riportare dichiaratamente sulle confezioni l’indicazione di alimento fresco e non elaborato, altri risultano, invece, essere delle elaborazioni più o meno intrusive, anche solo per l’aggiunta di coloranti/conservanti o esaltatori di sapidità.
Tali interventi “correttivi”, essendo effettuati nella maggior parte dei casi con prodotti di derivazione chimica, risulta necessario che vengano sottoposti (come, del resto, i cicli industriali di trattamento/produzione) a controlli sanitari, quindi a delle specifiche regolamentazioni tecnico/legislative.
Uno dei prodotti naturali che risulta essere sottoposto a processi di “trasformazione” e/o “integrazione” risulta sicuramente essere il latte, alimento reperibile sul mercato nelle “forme” più disparate quali intero, parzialmente scremato, scremato, fresco a lunga conservazione, additivato di vitamine, condensati, in polvere ecc…
Questo alimento, molto ricco di elementi nutritivi fondamentali, essendo non solo di larghissima diffusione, ma anche elemento nutrizionale alla base della dieta di lattanti e bambini nell’età della crescita, richiede sicuramente delle attenzioni particolari.
A tal proposito, lo Stato italiano ha provveduto ad ammodernare dei dispositivi di legge esistenti, arrivando alla pubblicazione del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 49 “Attuazione della direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato destinato all’alimentazione umana”, oggetto del presente articolo.
Si rammenta che, per avere indicazioni puntuali su tutte le accezioni previste per l’applicazione del regolamento, è necessario consultare il testo di legge sulla Gazzetta Ufficiale o copia conforme.
DECRETO LEGISLATIVO 20 FEBBRAIO 2004, N. 49
Costituito da otto articoli e due allegati, abroga il DPR 10 maggio 1982, n. 514.
Si applica ai tipi di latte conservato, parzialmente o totalmente disidratato, destinati all’alimentazione umana.
Èconsentita l’aggiunta di vitamine nella produzione, purché ne venga data opportuna indicazione sull’etichetta.
Per quanto concerne la loro conservazione, sono consentite le seguenti metodologie:
Trattamento termico di sterilizzazione;
Trattamento UHT e simili, per i prodotti di cui alle lettere a), b), c), d) dell’allegato I, punto 1, del decreto in esame e trattato nei punti successivi;
Aggiunta di saccarosio per i prodotti di cui all’allegato I, punto 1, lettere e), f), g);
Disidratazione per i prodotti di cui all’allegato I, punto 2;
Aggiunta di lattosio in quantità non superiore allo 0,03% in peso per la produzione dei tipi di latte definiti all’allegato I, punto 1, lettere e), f), g).
I tipi di latte disciplinati da questo decreto, conformi alle disposizioni vigenti prima del 29 febbraio 2004, possono continuare ad essere commercializzati fino al 16 luglio 2004, mentre quelli etichettati anteriormente al 17 luglio 2004 possono continuare ad essere commercializzati fino ad esaurimento.
DENOMINAZIONI DI VENDITA E ALTRE INDICAZIONI
Si applicano le seguenti disposizioni:
Indicazione della percentuale di materia grassa del latte espressa in peso rispetto al prodotto finito, fatta eccezione per i prodotti di cui all’allegato I, punto 1, lettere d) e g) e punto 2, lettera d). Tale indicazione dovrà figurare accanto alla denominazione di vendita;
Oltre a quanto disposto al punto precedente, per i prodotti di cui all’allegato I, punto 1, deve essere indicata anche la percentuale di estratto secco magro ottenuto dal latte;
Per i prodotti di cui all’allegato I, punto 2, destinati alla vendita al consumatore, le istruzioni concernenti il modo di diluizione o di ricostituzione integrate dall’indicazione del tenore di materia grassa del prodotto dopo la diluizione o la ricostituzione;
Sull’etichettatura figura la dicitura “ non è un alimento per lattanti minori di 12 mesi” per i prodotti di cui all’allegato I, punto 2;
Nel caso di prodotti di peso unitario inferiore a 20 grammi, confezionati in imballaggi globali, le indicazioni obbligatorie possono figurare solo sull’imballaggio globale, ad eccezione della denominazione di vendita che deve figurare anche sulle singole unità.
Èpossibile, in alternativa, utilizzare le denominazioni di cui all’allegato II, alle condizioni e nelle lingue ivi indicate.
ALLEGATO I
Strutturato su due punti, definisce i seguenti tipi di latte:
Parzialmente disidratato – il prodotto liquido, con o senza aggiunta di zuccheri, ottenuto direttamente, mediante parziale eliminazione dell’acqua del latte, dal latte totalmente o parzialmente scremato o da una miscela di prodotti, eventualmente con aggiunta di crema di latte o di latte totalmente disidratato o di questi due prodotti; nel prodotto finito l’aggiunta di latte totalmente disidratato non deve superare il 25% di estratto secco totale ottenuto dal latte.
Totalmente disidratato – designa il prodotto solido ottenuto direttamente mediante eliminazione dell’acqua dal latte, dal latte totalmente o parzialmente scremato, dalla crema di latte o da una miscela di tali prodotti ed il cui tenore in acqua è uguale o inferiore al 5% in peso del prodotto finito.
LATTE PARZIALMENTE DISIDRATATO
Viene distinto in:
Latte concentrato senza aggiunta di zuccheri:
a) Latte concentrato ricco di grassi, latte parzialmente disidratato contenente, in peso, almeno il 15% di materia grassa ed il 26,5% di estratto secco totale ottenuto dal latte;
b) Latte concentrato o latte intero concentrato, latte parzialmente disidratato, contenente, in peso, almeno il 7,5% di materia grassa e il 25% di estratto secco totale ottenuto dal latte;
c) Latte parzialmente scremato concentrato, il latte parzialmente disidratato, contenente, in peso, almeno l’1% e meno del 7,5% di materia grassa e almeno il 20% di estratto secco totale ottenuto dal latte;
d) Latte scremato concentrato, latte parzialmente disidratato contenente, in peso, non più dell’1% di materia grassa e non meno del 20% di estratto secco totale ottenuto dal latte.
Latte concentrato con aggiunta di zuccheri
e) Latte concentrato zuccherato o latte intero concentrato zuccherato, latte parzialmente disidratato, con aggiunta di saccarosio, contenente, in peso, almeno l’8% di materia grassa ed il 28% di estratto secco totale ottenuto dal latte;
f) Latte parzialmente scremato concentrato zuccherato, il latte parzialmente disidratato con aggiunta di saccarosio e contenete, in peso, almeno l’1% e meno dell’8% di materia grassa e almeno il 24% di estratto secco totale ottenuto dal latte;
g) Latte scremato concentrato zuccherato, il latte parzialmente disidratato, con aggiunta di saccarosio e contenente, in peso, non più dell’1% di materia grassa e non meno del 24% di estratto secco totale ottenuto dal latte.
LATTE TOTALMENTE DISIDRATATO
Latte totalmente disidratato
a) Latte in polvere ricco di materia grassa o polvere di latte ricco di materia grassa, il latte disidratato contenente, in peso, almeno il 42% di materia grassa;
b) Latte in polvere, latte intero in polvere, polvere di latte o polvere di latte intero, il latte disidratato contenente, in peso, non meno del 26% e meno del 42% di materia grassa;
c) Latte parzialmente scremato in polvere o polvere di latte parzialmente scremato, il latte disidratato contenente, in peso, più dell’1,5% e meno deò 26% di materia grassa;
d) Latte scremato in polvere o polvere di latte scremato, il latte disidratato contenente, in peso, al massimo l’1,5% di materia grassa.
ALLEGATO II
Riporta espressioni di lingue comunitarie, concernenti i tipi di latte di cui all’allegato I, in particolare:
a) “Evaporated milk” – inglese, indica il prodotto del punto 1, lettera b), contenente, in peso, non meno del 9% di materia grassa e del 31% di estratto secco totale ottenuto dal latte;
b) “Lait demi-ècrèmè concentrè” e “lait demi-ècrèmè concentrè non sucrè”– francese, indica il prodotto definito al punto 1, lettera c) contenente, in peso, tra il 4% ed il 4,5% di materia grassa e non meno del 24% di estratto secco totale; idem le espressioni “leche evaporada semidesnatada” spagnola, “geevaporeerde halfvolle melk” o “halfvolle koffiemelk” olandesi, “evapored semiskimmed milk” inglese;
c) “kondenseret kaffeflode” olandese e “kondensierte kaffeesahne” tedesca, indicano il prodotto definito al punto 1, lettera a);
d) “flodepulver” danese, “rahmpulver” e “sahnepulver” tedesche, “creme en poudre” francese, “roompoeder” olandese, “graddpulver” svedese, “kermajauhe” finlandese, designano il prodotto del punto 2, lettera a);
e) “lait demi-ècrèmè concentrè sucrè” francese, “leche condensada semidesnatada” spagnola, “gecondenseerde halfvolle melk met suiker” olandese, designano il prodotto di cui al punto 1, lettera f) con un tenore di materia grassa, in peso, compreso tra il 4% ed il 4,5% e di estratto secco totale ottenuto dal latte non inferiore al 28%;
f) “lait demi-ècrèmè en poudre” francese, “halfvolle-melkpoeder” olandese, designano il prodotto del punto 2, lettera c) il cui tenore di materia grassa è compreso tra il 14% e il 16%;
g) “leite em po’ meio gordo” portoghese, designa il prodotto del punto 2, lettera c) il cui tenore di materia grassa è compreso tra il 13% e il 26%;
h) “koffiemelk” olandese, designa il prodotto definito al punto 1, lettera b);
i) “rasvaton maitojauhe” finlandese, indica il prodotto del punto 2, lettera d);
l) “leche en polvo semidesnatada” spagnola, indica il prodotto del punto 2, lettera c) il cui tenore di materia grassa è compreso tra il 10% e il 16%.
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