Disciplina
del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino
Legge 03-05-1989, n. 169 (Gu 11-05-1989, n. 108, Serie Generale)
Art. 1 - Caratteristiche del latte alimentare
1) Il latte alimentare immesso al consumo deve corrispondere alle
caratteristiche previste dagli articoli 3e6 del regolamento Cee n. 1411 del 29
giugno 1971, e successive modificazioni ed integrazioni, per il latte intero, il
latte parzialmente scremato e il latte scremato.
2) Il latte alimentare destinato al consumo umano diretto deve aver subìto, in
un’impresa che tratta il latte, almeno un trattamento termico ammesso o un
trattamento di effetto equivalente autorizzato, ed essere confezionato per il
dettaglio in contenitori chiusi nello stabilimento in cui si effettua il
trattamento termico finale, mediante un dispositivo di chiusura non
riutilizzabile dopo l’apertura e tale da garantire la protezione delle
caratteristiche del latte contro gli agenti esterni nocivi.
3) Il latte crudo destinato all’utilizzazione come latte alimentare trattato
termicamente deve rispondere alle caratteristiche di composizione, alle
prescrizioni sanitarie e alle condizioni di produzione zootecnica fissate entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del
Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’agricoltura e delle
foreste.
4) Con decreti del Ministro della sanità di concerto con il Ministro
dell’agricoltura e delle foreste sono fissati e periodicamente aggiornati i
parametri generali di qualità del latte crudo destinato all’utilizzazione
come latte alimentare.
5) Gli accordi interprofessionali definiscono, in base ai parametri generali di
cui al precedente comma 4, nonché in relazione all’evoluzione della
produzione e dei consumi, i criteri per il pagamento differenziato secondo
qualità del latte crudo destinato all’utilizzazione come latte alimentare.
6) E’ vietata l’immissione al consumo del latte crudo, salvo che venga
venduto direttamente dal produttore al consumatore nella stessa azienda agricola
di produzione, in conformità a quanto previsto dall’art. 5, paragrafo 2, del
regolamento Cee n. 1411 del 29 giugno 1971.
7) Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro
dell’agricoltura e delle foreste sono stabiliti, entro sei mesi dall’entrata
in vigore della presente legge, i requisiti di composizione, le condizioni di
produzione zootecnica, le prescrizioni sanitarie e le modalità di vendita del
latte crudo da immettere al consumo ai sensi del precedente comma 6.
8) Speciali norme sono emanate dall’autorità sanitaria competente per il
controllo del latte crudo immesso al consumo nei modi indicati dal precedente
comma 6.
Art. 2 - Trattamenti ammessi
1) I trattamenti termici ammessi per il latte alimentare destinato al consumo
umano diretto sono:
a) pastorizzazione: trattamento termico in flusso continuo per almeno quindici
secondi a temperatura inferiore al punto di ebollizione ma superiore a 72 gradi
centigradi ovvero per tempi e temperatura integranti una equivalente quantità
di calore, idoneo ad assicurare la distruzione di tutti i microorganismi
patogeni e di parte rilevante della flora microbica saprofita, con limitate
alterazioni delle caratteristiche chimiche, fisiche e organolettiche;
b) sterilizzazione: trattamento termico idoneo ad assicurare la distruzione di
tutti i microorganismi presenti nel latte o che ne impedisca definitivamente la
proliferazione.
2) Altri trattamenti possono essere autorizzati con decreto del Ministro della
sanità di concerto con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste in
relazione ad eventi calamitosi, alla evoluzione tecnologica o a normative della
Comunità europea.
Art. 3 - Latte pastorizzato
1) Viene definito “latte pastorizzato” il latte sottoposto a trattamento di
pastorizzazione, e che presenti al consumo:
a) prova della fosfatasi alcalina negativa;
b) un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore all’11
per cento delle proteine totali.
Art. 4 - Latte fresco pastorizzato
1) Viene definito “latte fresco pastorizzato” il latte che perviene crudo
allo stabilimento di confezionamento e che, ivi sottoposto a un solo trattamento
termico entro 48 ore dalla mungitura, presenti al consumo:
a) prova della fosfatasi alcalina negativa;
b) un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore al 14 per
cento delle proteine totali;
c) prova della perossidasi positiva.
2) Il “latte fresco pastorizzato” può essere definito “latte fresco
pastorizzato di alta qualità” qualora venga ottenuto da latte crudo
proveniente direttamente dalle stalle ovvero da centri di raccolta cooperativi o
consortili, avente le caratteristiche igieniche e di composizione stabilite, con
particolare riferimento al contenuto di proteine, di grasso, di carica batterica
totale e di numero di cellule somatiche, con decreto del Ministro della sanità
di concerto con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, da emanarsi
entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, e presenti al
consumo un contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore al
15,50 per cento delle proteine totali.
3) Fino a sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge il “latte
fresco pastorizzato” potrà presentare prova della perossidasi negativa e un
contenuto in sieroproteine solubili non denaturate non inferiore al 12 per cento
delle proteine totali.
Art. 5 - Disposizioni comuni al latte sottoposto a trattamento di
pastorizzazione
1) I metodi di analisi ed eventuali altri esami di controllo, le tolleranze e i
criteri di giudizio dei relativi risultati, in relazione ai vari tipi di latte
sottoposto a trattamento di pastorizzazione, sono stabiliti ed aggiornati con
appositi decreti del Ministro della sanità di concerto con il Ministro
dell’agricoltura e delle foreste.
2) Il contenuto in sieroproteine solubili non denaturate di cui ai precedenti
articoli 3 e 4 può essere elevato con decreto del Ministro della sanità di
concerto con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, in relazione
all’evoluzione della produzione e all’andamento dei consumi.
3) La denominazione del tipo di latte, così come definita agli articoli 3 e 4,
deve figurare per intero e nello stesso campo visivo del contenitore, sul quale
deve anche essere riportato il termine di conservazione con la menzione “da
consumarsi entro” seguita dalla data riferita al giorno, al mese e all’anno.
Il termine di consumazione non può superare i quattro giorni successivi a
quello del confezionamento.
4) Per le indicazioni da riportare sui contenitori si applicano le norme
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322.
5) Per la conservazione durante il trasporto dei vari tipi di latte sottoposto a
trattamento di pastorizzazione, si applicano le norme previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante il regolamento di
esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni e
integrazioni.
6) Presso l’esercizio di vendita la temperatura di conservazione del latte
sottoposto a trattamento di pastorizzazione deve essere compresa tra +1 e +6
gradi centigradi.
Art. 6 - Trattamento di sterilizzazione
1) Il latte sottoposto a trattamento di sterilizzazione viene definito:
a) “latte sterilizzato a lunga conservazione” quando ha subìto un
trattamento termico finale di sterilizzazione in contenitore sigillato. Esso
deve riportare sul contenitore il termine di conservazione, indicato con la
menzione “da consumarsi preferibilmente entro”, seguito dalla data riferita
al giorno, al mese e all’anno, con data di riferimento di 180 giorni dal
confezionamento;
b) “latte Uht a lunga conservazione” trattato a ultra alta temperatura,
quando ha subìto un trattamento termico di sterilizzazione in flusso continuo
seguito dal confezionamento asettico che ne consente una conservazione
prolungata nel tempo. Il termine di conservazione va indicato sul contenitore
con la medesima menzione prevista alla lettera precedente, con data di
riferimento di 90 giorni dal confezionamento.
2) La denominazione dei tipi di latte sottoposto a trattamento di
sterilizzazione, così come definiti ai sensi del precedente comma 1, nonché i
termini di conservazione, devono figurare per intero nello stesso campo visivo
del contenitore.
3) I metodi di analisi o eventuali altri esami di controllo, le tolleranze e i
criteri di giudizio dei relativi risultati, in riferimento ai tipi di latte di
cui al precedente comma 1, sono stabiliti ed aggiornati con appositi decreti del
Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’agricoltura e delle
foreste.
Art. 7 - Norme per il commercio
1) La vendita del latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione deve
avvenire in esercizi autorizzati alla vendita in base alle disposizioni vigenti
o in esercizi specializzati per la vendita del latte ai sensi dell’art. 58 del
decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 4
agosto 1988, n. 375.
Art. 8 - Sanzioni
1) Fatte salve le sanzioni previste nel caso che il fatto costituisca reato,
chiunque violi le disposizioni previste dalla presente legge è punito con la
sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
Art. 9 - Norma transitoria
1) I prodotti ottenuti precedentemente alla data di entrata in vigore della
presente legge possono essere commercializzati nel rispetto della normativa
precedente sino alla rispettiva data di scadenza dei termini di conservazione.
2) La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.