DOSSIER - "LATTE FRESCO"


Sezione: Speciali 17/08/2003

Da mercoledì il latte fresco durerà di più

SCADENZA A 6 GIORNI 

Il latte fresco durerà di più, a partire da mercoledì prossimo. La data del 20 agosto è fissata nel primo dei due decreti sul latte pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Il testo del provvedimento, firmato dai ministri delle Politiche Agricole e Forestali, Attività Produttive e Salute, stabilisce che il «latte fresco pastorizzato» e il «latte fresco pastorizzato di alta qualità» avranno scadenza nel sesto giorno successivo a quello del trattamento termico (in precedenza era di di 4 giorni). 

Lo stesso decreto introduce in Italia il «latte microfiltrato fresco» che, grazie al trattamento della microfiltrazione, può avere scadenze più lunghe e cioè i dieci giorni successivi a quello dei trattamento termico. 

Il secondo decreto sul latte, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e firmato da Alemanno e Marzano, disciplina il sistema di rintracciabilità del latte, che permetterà ai consumatori di leggerne in etichetta la provenienza. Così la rintracciabilità «dovrà consentire l’identificazione dell’origine del latte impiegato in ogni lotto di prodotto». 

Sono tre i soggetti che devono realizzare questo sistema fra i quali i titolari degli allevamenti e i responsabili delle aziende di trattamento. In particolare gli allevamenti hanno l’obbligo a identificare e registrare i capi presenti in allevamento, la loro provenienza e specificare il tipo di mangimi usati, la produzione, preparazione e l’impiego dei mangimi autoprodotti in allevamento, le zone e il periodo del pascolo, i capi trattati con medicinali e l’esclusione dalla destinazione al commercio, oltre alla data di mungitura, l’orario (nel caso di latte destinato a latte fresco pastorizzato), il latte venduto e la sua destinazione. 

Il decreto prevede infine gli stabilimenti di trattamento del latte indichino sull’etichetta il riferimento territoriale cui fanno capo gli allevamenti di origine. In particolare sarà indicata la provincia, la regione o più genericamente Italia. Altrimenti dovrà essere specificato il Paese dell’Unione europea di provenienza o più genericamente l’indicazione «Ue» se il latte arriva da più paesi. Sarà invece indicato «Mondo» se il latte proviene sia da Paesi Ue sia da extra Ue o soltanto da Paesi fuori dell’Europa. 

g. p. m.   

17 agosto 2003


DECRETO 24 luglio 2003 
Determinazione della scadenza del latte fresco pastorizzato e del latte fresco pastorizzato di alta qualita'. (GU n. 179 del 4-8-2003) 



IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181 recante recepimento della direttiva 2000/13/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa pubblicita' ed in particolare l'art. 9 che prevede che con decreto del Ministro delle attivita' produttive, del Ministro delle politiche agricole e forestali, e del Ministro della salute e' stabilito il termine di scadenza del latte alimentare fresco diverso dal latte UHT e dal latte sterilizzato a lunga conservazione sulla base della evoluzione scientifica e tecnologica;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 recante attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari;
Vista la legge 3 maggio 1989, n. 169 recante la disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1997, n. 54, con il quale e' stato approvato il regolamento recante attuazione delle direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro della salute 17 giugno 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2002) relativo al trattamento di microfiltrazione nel processo di produzione del latte alimentare;
Vista la relazione in data 3 febbraio 2003 della commissione interministeriale incaricata di determinare la durabilita' del latte alimentare fresco pastorizzato, fresco pastorizzato di alta qualita'
e microfiltrato fresco pastorizzato  sulla base della evoluzione tecnologica e scientifica;
Vista la comunicazione alla Commissione europea ai sensi della direttiva n. 98/34/CE;
Ritenuta la necessita' di determinare, sulla base delle risultanze della commissione interministeriale innanzi citata, la durabilita' del latte fresco pastorizzato, del latte fresco pastorizzato di alta qualita' e del latte microfiltrato fresco pastorizzato;

Decretano:
Art. 1.

1. La data di scadenza del «latte fresco pastorizzato» e del «latte fresco pastorizzato di alta qualita», cosi' come definiti dall'art. 4 della legge 3 maggio 1989, n. 169 e' determinata nel sesto giorno successivo a quello del trattamento termico.
2. La data di scadenza del «latte microfiltrato fresco pastorizzato» e' determinata nel decimo giorno successivo a quello del trattamento termico.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 4, commi 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 l'uso delle denominazioni di vendita di cui all'art. 1 e' subordinato al rispetto dei requisiti prescritti per i singoli tipi di latte, anche se detti prodotti provengono da altri Stati.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 luglio 2003

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Alemanno

Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano


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