Nel giugno 1991, il
Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 2092/91
relativo al metodo di produzione biologico di prodotti
agricoli e alla indicazione di tale metodo sui
prodotti agricoli e sulle derrate alimentari. Tale
regolamento è stato completato a più riprese, in
particolare nel 1999, quando il Consiglio ne ha esteso
il campo di applicazione al metodo di allevamento
biologico.
Tale regolamento è
il risultato di un'iniziativa intrapresa nel quadro
della riforma della politica agricola comune, il cui
obiettivo iniziale era di accrescere la produttività
agricola, in modo da garantire un elevato livello di
autosufficienza alimentare all'interno della Comunità
europea.
Dopo aver ampiamente
conseguito tale obiettivo verso la fine degli anni
'80, la politica agricola si è concentrata su altri
obiettivi, quali la promozione dei prodotti di qualità
e l'integrazione della tutela dell'ambiente
nell'agricoltura. Questi due obiettivi hanno offerto
importanti potenzialità per lo sviluppo
dell'agricoltura biologica, che aveva fino ad allora
costituito un'attività marginale.
Dall'entrata in
vigore, nel 1992, del succitato regolamento, decine di
migliaia di aziende agricole si sono convertite al
metodo di produzione biologico e questa tendenza
sembra destinata a continuare nei prossimi anni.
Parallelamente, è aumentato in maniera significativa
l'interesse dei consumatori e del settore commerciale
per i prodotti dell'agricoltura biologica.
Adottando il
regolamento (CEE) n. 2092/91, il Consiglio ha deciso
di creare un quadro comunitario che definisca nei
particolari le condizioni da rispettare affinché un
prodotto agricolo o una derrata alimentare possano
recare un riferimento al metodo di produzione
biologico.
Si tratta di una normativa piuttosto complessa che,
oltre a definire un metodo di produzione agricola per
i prodotti vegetali e animali, provvede a
regolamentare l'etichettatura, la trasformazione,
l'ispezione e il commercio dei prodotti
dell'agricoltura biologica all'interno della Comunità,
nonché l'importazione di tali prodotti dai paesi
terzi.
Un
logo europeo per l'agricoltura biologica
Il logo è stato
adottato dalla Commissione europea [Regolamento
(CE) n. 331/2000] per identificare i prodotti
agricoli, sia di coltura che di allevamento, ottenuti
con metodo di produzione biologico. Esso faciliterà
l'individuazione dei prodotti biologici per i
consumatori e costituirà al tempo stesso un prezioso
strumento di commercializzazione per i produttori.
Se l'insieme dei
prodotti alimentari in generale è coperto da garanzie
di sicurezza e qualità, l'agricoltura biologica deve
rispondere a criteri supplementari in termini di
produzione e trasformazione degli alimenti.
Particolare importanza è infatti riservata alla
tutela dell'ambiente e, per quanto riguarda
l'allevamento , al benessere degli animali.
L'agricoltura bio-logica non utilizza concimi o
antiparassitari di sintesi e non fa ricorso né ad
ormoni o antibiotici che favoriscono la crescita né a
manipolazioni genetiche.
Il logo garantisce al
consumatore l'acquisto di un prodotto ottenuto con
metodo biologico. Il rispetto delle norme in tutte le
fasi della produzione, dall'azienda all'etichettatura
comprese la trasformazione e il confezionamento, sarà
verificato da un'autorità pubblica competente in
materia o da organi di controllo riconosciuti in
ciascuno Stato membro.
Il logo, il cui
impiego è facoltativo, può essere riprodotto a
colori o in bianco e nero ed è graficamente simile a
quelli già adottati a livello europeo per le "denominazioni
d'origine protetta", le "indicazioni
geografiche protette" e le "specialità
tradizionali garantite". Il logo reca la
dicitu-ra "agricoltura biologica", o la sua
traduzione in una delle lingue ufficiali, e può
essere accompagnato da altri logo, nazionali o
privati, di identificazione dei prodotti biologici
Per
maggiori informazioni
"Guida
sulla normativa comunitaria" [pdf]
17 maggio 2001 |