Etichettatura
e presentazione di prodotti alimentari:
la circolare del 2 agosto 2001 n. 167
Con le circolari n. 165 del 31 marzo 2000 e n. 166 del 12 marzo 2001 sono state
fornite utili informazioni per la corretta applicazione delle norme in materia
di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari allo scopo di
assicurare di trasparenza commerciale e tutela dei diritti dei consumatori.
Con la presente vengono affrontati altri problemi, rilevati da questo Ministero,
che in quanto suscettibili di trarre in errore il consumatore o di non
consentirgli di fare scelte oculate negli acquisti, necessitano di chiarimenti.
L’etichettatura deve essere realizzata in modo chiaro, mettendo eventualmente
in rilievo anche attraverso la raffigurazione grafica, ingredienti o materie
prime, allo scopo di aiutare l’acquirente nella scelta dei prodotti.
E’ stato rilevato, però che, in taluni settori merceologici e nei comparti di
esposizione nei locali di vendita, non sempre vengono seguite prassi corrette.
Si ritiene, pertanto, utile fornire le necessarie informazioni sui comportamenti
da adottare invitando contestualmente, gli organi di vigilanza a intervenire
perchè venga assicurata lealtà commerciale e garantita la tutela degli
interessi dei consumatori.
A) Derivati pomodoro
1) Passata di pomodoro e succo di pomodoro.
Sono presenti sul mercato due tipi di prodotto, uno ottenuto direttamente dal
pomodoro fresco e l’altro ottenuto a partire da concentrato di pomodoro.
Detti prodotti sono posti in vendita senza alcuna distinzione fra loro, pur
avendo caratteristiche diverse.
Pertanto, alla stregua di quanto prescritto per i succhi di frutta, che, qualora
ottenuti da concentrato, devono riportare la dicitura “ottenuto da succo
concentrato”, anche per i suddetti prodotti vanno applicate le stesse regole.
Le denominazioni di vendita da utilizzare per la passata e il succo di pomodoro,
che non sono ottenuti direttamente dal pomodoro fresco, sono le seguenti:
a) “Passata di pomodoro, ottenuta da concentrato”;
b) “Succo di pomodoro, ottenuto da concentrato”.
Nulla osta a che i prodotti ottenuti da pomodoro fresco riportino tale
caratteristica nell’etichettatura.
2) Nome del produttore, sede dello stabilimento, lotto di produzione per i
derivati del pomodoro.
Per quanto riguarda le modalità di indicazione del nome e della sede del
produttore nonché della sede dello stabilimento e della dicitura del lotto di
produzione le conserve di pomodoro sono sottoposte ad un regime particolare, di
cui occorre tener conto per l’attività di controllo e di vigilanza e ai fini
dell’etichettatura.
Come è noto, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 109/1992,
nome e sede del produttore e sede dello stabilimento devono essere impressi o
litografati sui contenitori, per esteso oppure in sigla e numero autorizzati; lo
stesso vale per dicitura del lotto che viene annualmente identificata ai sensi
dell’art. 13, comma 8.
Ciò almeno fino a quando sarà vigente il regime di aiuti comunitari.
Quanto sopra premesso, si fa presente che le suddette indicazioni obbligatorie
vanno apposte direttamente sui contenitori all’atto del loro riempimento.
L’apposizione delle etichette, invece, nel caso di contenitori non
litografati, può avvenire anche nelle fasi successive, in conformità a quanto
prescritto dagli articoli 13 e 14 dello stesso decreto.
Il mancato rispetto di quanto sopra è una palese violazione delle norme in
materia sia comunitarie che nazionali e, di conseguenza, saranno applicabili le
sanzioni al riguardo previste dalla regolamentazione comunitaria in materia di
aiuti.
3) Rapporti tra regolamentazione comunitaria in materia di aiuti nel settore del
pomodoro e normativa nazionale.
II settore è regolamentato dal decreto del Presidente della Repubblica 11
aprile 1975 n. 428 e dal regolamento (Cee) n. 1764/86.
Il regolamento comunitario con il quale e’ stato istituito un regime di aiuti
nel settore della trasformazione del pomodoro ha anche determinato le
caratteristiche minime che devono possedere i prodotti finiti.
Talune di tali caratteristiche, per quanto riguarda i pomodori pelati ed i
concentrati di pomodoro, sono diverse da quelle previste dal decreto n.
428/1975.
Si ritiene in tal caso che le disposizioni comunitarie anche se finalizzate al
regime di aiuti prevalgono su quelle nazionali. Non possono essere considerati
difformi pertanto i prodotti che sono conformi alle norme comunitarie e che per
tale motivo ricevono un premio.
Pertanto il controllo relativo alle caratteristiche di qualità dei pomodori
pelati e dei concentrati di pomodoro va effettuato tenendo conto di quanto
previsto dal regolamento (Ce) n. 1764/86.
Restano applicabili le altre disposizioni del citato decreto n. 428/1975.
4) Autorizzazione all’uso di sigla di identificazione del
produttore di conserve di pomodoro.
Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella
Gazzetta ufficiale, le aziende che operano nel settore della lavorazione del
pomodoro e che sono state autorizzate dal Ministero dell’industria del
commercio e dell’artigianato, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 11 aprile 1975 n. 428, all’uso di una sigla e di un numero in
sostituzione del nome e della sede del fabbricante e della sede dello
stabilimento, comunicano al Ministero delle attività produttive - D.G.S.P.C.
Uff. B2 - via Molise, 2 - 00187 Roma, gli estremi di detta autorizzazione.
La mancata comunicazione comporta la decadenza dell’autorizzazione suddetta.
B) Utilizzazione di prodotti a denominazione definita.
I prodotti che hanno una denominazione definita da norme nazionali o comunitarie
devono essere designati con il loro nome anche nell’elenco degli ingredienti
dei prodotti composti nella cui preparazione sono utilizzati.
Viene rilevato sempre più spesso che detti nomi sono accompagnati da
aggettivazioni suscettibili di confondere l’acquirente sulla natura del
prodotto e sulla qualità delle materie prime utilizzate.
Il fenomeno risulta rilevante soprattutto nel settore della lavorazione del
pomodoro San Marzano.
Si ritiene, pertanto, necessario segnalare che, nella presentazione dei prodotti
finiti, i nomi definiti, in particolare se ad essi è attribuita la Dop o la Igp,
siano riportati senza aggettivazioni ed in modo completo.
Il termine “aceto”, infine, da solo non può essere utilizzato, ma va sempre
completato dal nome della materia prima agricola alcoligena da cui deriva, quale
aceto di vino, aceto di alcool.
C) Sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento.
L’obbligo di detta indicazione e’ previsto solo in Italia in quanto non
contemplato dalla direttiva n. 79/112/Cee (ora 2000/13/Ce). Si tratta di una
deroga nazionale mantenuta in considerazione della sua utilità ai fini della
individuazione del luogo e dell’impianto ove sono state effettuate le
operazioni di confezionamento.
L’articolo 14 della citata direttiva non consente agli Stati membri di
stabilire specifiche modalità di indicazione delle diciture rese obbligatorie,
salvo quelle espressamente previste dalle norme comunitarie.
In taluni settori (carni, latte e derivati, ovoprodotti, prodotti della pesca)
è stato prescritto l’obbligo della bollatura sanitaria che identifica lo
stabilimento di produzione e/o di confezionamento.
Ne consegue che con la rappresentazione del bollo sanitario, previsto dalle
disposizioni applicabili ai prodotti suddetti, è soddisfatto anche l’obbligo
di cui all’art. 3, comma 1, lettera f) del decreto n. 109/1992.
D) Bevande aromatizzate a base di vino e simili
Le bevande aromatizzate a base di vino ed i cocktail aromatizzati di prodotti
vitivinicoli di cui al regolamento Cee del Consiglio n. 1601 del 10 giugno 1991
presentano un titolo alcolometrico da 7 per cento a 14,5 per cento in volume le
prime e inferiore al 7 per cento i secondi.
E’ stato chiesto da più parti di conoscere se detti prodotti devono riportare
l’indicazione del termine minimo di conservazione.
Si ritiene pertanto utile precisare che l’esenzione da tale obbligo è
prevista solo per le bevande che hanno titolo alcolometrico volumico pari o
superiore a 10 per cento.
Di conseguenza tutti i cocktail di cui sopra e le bevande aromatizzate che hanno
titolo alcolometrico volumico inferiore a 10 per cento devono riportare
l’indicazione del termine minimo di conservazione.
E) Acquaviti di frutta
Il regolamento (Cee) n. 1576/89 disciplina, tra l’altro, le acquaviti di
frutta e prevede anche il divieto di aggiunta di alcool, pena la perdita del
diritto all’uso della denominazione riservata e l’obbligo di uso della
denominazione “bevanda spiritosa”.
E’ stato rilevato che vengono poste in vendita sul mercato nazionale bevande
designate “obstschnaps” che sono costituite da alcool di origine agricola e
da almeno 33 per cento di distillato di frutta.
Questi prodotti, ben conosciuti nei Paesi di origine, presentano problemi se
commercializzati nello stesso modo in territorio italiano.
D’intesa con le autorità interessate si è pertanto convenuto che: la
denominazione di vendita in italiano è “bevanda spiritosa”, come previsto
dal regolamento (Cee) del Consiglio n. 1576/89. Essa deve essere riportata con
caratteri maggiori di quelli del termine “schnaps”, se questo figura in
etichetta; va applicata la regola del Quid, per cui occorre indicare la
percentuale di distillato di frutta in volume; il prodotto deve essere conforme
al citato regolamento n. 1576/89 e non deve riportare termini che possano creare
nel consumatore l’aspettativa che si tratti di “acquavite di frutta”.
F) Prodotti preincartati
I prodotti alimentari ai quali e’ stata riconosciuta la Dop o la Igp, qualora
vengano venduti, previo affettamento in assenza dell’acquirente, come prodotti
preincartati (sempre che non vige l’obbligo del preconfezionamento
all’origine), possono pregiarsi della denominazione legale solo se rispondono
alle norme vigenti ad essi applicabili e alle specifiche tecniche definite dagli
organi di vigilanza riconosciuti dall’amministrazione pubblica.
G) Presentazione dei prodotti sui banchi di vendita
L’art. 1, comma 2, lettera c), del decreto n. 109/1992, definisce la
presentazione dei prodotti alimentari.
Per essa si intende: il materiale utilizzato; il modo di esposizione sul banco
di vendita; l’ambiente nel quale il prodotto è esposto.
E’ stato notato che taluni produttori di succhi di frutta e di nettari di
frutta (succo e polpa), di bevande analcoliche a base di succo di frutta,
presentano l’etichetta principale in modo simile per i tre prodotti attraverso
l’indicazione la raffigurazione della frutta e indicando la denominazione di
vendita con la menzione della percentuale di frutta (ove richiesta) sulla
retroetichetta.
Se dal punto di vista dell’etichettatura non vi sono rilievi da formulare su
quanto sopra, sussistono problemi per quanto riguarda la presentazione.
Detti prodotti possono essere disposti sugli stessi banchi di vendita ma vanno
separati per categoria.
Ciò si rende necessario perché diversamente il consumatore può essere indotto
in errore nella scelta dei prodotti. Essendo simili per il materiale utilizzato
per il confezionamento, la loro disposizione nello stesso reparto è fonte di
confusione.
Si invita, in particolare, la grande distribuzione organizzata a tener conto di
quanto sopra.
H) Latte
1) Latte pastorizzato ad elevata temperatura
Si tratta di un tipo di latte che non rientra nella tipologia dei latti
disciplinati dalla legge n. 169/1989 ma è previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 54/1997.
Al riguardo si ritiene utile precisare che, trattandosi di un tipo di latte,
diverso per caratteristiche e trattamento dai tipi disciplinati dalla legge n.
169/1989, la sua produzione e la sua commercializzazione rimangono assoggettate
alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997 e del
decreto legislativo n. 109/1992 (etichettatura).
Pertanto: la produzione di tale tipo di latte può essere effettuata anche in
Italia e per esso non si applicano le disposizioni della legge n. 169/1989; la
denominazione di vendita legale è “latte pastorizzato ad elevata
temperatura”; la durabilità (data di scadenza) viene determinata, in
conformità al decreto n. 109/1992, direttamente dal produttore e sotto la sua
diretta responsabilità.
2) Data di scadenza e termine minimo di conservazione.
La legge 3 maggio 1989, n. 169, prescrive per i diversi tipi di latte il
relativo periodo di validità. Tale previsione non può ovviamente applicarsi
anche ai latti confezionati in altri Stati membri ed avviati verso il mercato
italiano. II principio del muto riconoscimento si applica in ogni caso, salvo
nel caso dei problemi di ordine igienico-sanitano.
Il latte, proveniente da altri Stati membri, che non prescrivono una precisa
durabilità dello stesso o che prescrivono una durabilitè più elevata di
quella prevista dalla legge n. 169/1989, può avere una durabilità maggiore. Ciò
è conforme ai principi della direttiva 2000/13/Ce, la quale lascia la
determinazione della validità dei prodotti alimentari ai fabbricanti ed ai
confezionatori, che la stabiliscono in relazione ad una serie di parametri quali
la qualità delle materie prime, i trattamenti, le caratteristiche dei materiali
di confezionamento.
Quanto sopra premesso, la data di scadenza ed il termine minimo di conservazione
per i diversi tipi di latte confezionati, provenienti da altri Stati membri,
possono essere determinati direttamente dai confezionatori in conformità alle
disposizioni vigenti nei paesi d’origine.