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DECRETO-LEGGE 24 giugno 2004, n.157
Decreto
legge su latte fresco e microfiltrato
Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonchè in
materia di agricoltura e pesca.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in materia di etichettatura
e presentazione di alcuni prodotti agroalimentari, non disciplinati dalla normativa comunitaria, al fine di garantire
la più ampia tutela del consumatore assicurandone la corretta e trasparente informazione
in un quadro di compatibilità con l'ordinamento comunitario, nonchè di adottare
particolari misure a favore del comparto agricolo e della pesca, nel rispetto di
quanto normativamente previsto nei rapporti tra Stato e regioni; Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento
e del Consiglio, del 22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento
e del Consiglio, del 20 luglio 1998, che prevede una procedura d'informazione
nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società
dell'informazione, recepita con la legge 21 giugno 1986, n. 317, e con il decreto legislativo 23
novembre 2000, n. 427; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22
giugno 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche
agricole e forestali, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, per gli
affari regionali, delle attività produttive, della salute e dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente decreto-legge:
Art. 1. Denominazioni di vendita nazionali
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
4, comma 1-ter, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive
modificazioni, le denominazioni di vendita «latte fresco pastorizzato» e «latte fresco
pastorizzato di alta qualità», da riportare nella etichettatura del latte vaccino destinato
al consumo umano, sono esclusivamente riservate al latte prodotto conformemente
all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1989, n. 169, e nel rispetto
delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997,
n. 54.
2. La denominazione di vendita del latte ottenuto con i trattamenti autorizzati, anche
prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo
2, comma 2, della citata legge n. 169 del 1989, in relazione all'evoluzione tecnologica
è quella di «latte» con l'aggiunta della indicazione del trattamento autorizzato.
3. La denominazione di vendita «passata di pomodoro», da riportare nella
etichettatura del prodotto derivante dalla trasformazione del pomodoro, è riservata
al prodotto ottenuto dalla spremitura diretta del pomodoro fresco. Con decreto del Ministro
delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di
concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della salute,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalladata di entrata
in vigore del presente decreto, sono determinate le ulterioricaratteristiche del
suddetto prodotto ed in particolare la sua composizione e le altre modalità di produzione,
nonchè individuati, tra quelli già previsti dalla legislazione vigente, i metodi
ufficiali di analisi e le modalità relative ai controlli.
4. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono definite le modalità e i requisiti per l'indicazione obbligatoria della
dicitura del luogo di origine o di provenienza dei prodotti di cui ai commi 1 e 3.
5. Al fine di assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore, la
denominazione di vendita dello Stato membro di produzione non può essere usata
quando il prodotto che essa designa, dal punto di vista della sua composizione o
della sua fabbricazione, si discosta in maniera sostanziale dai prodotti di cui ai
commi 1, 2 e 3.
6. Ai fini delle determinazioni di cui al comma 5, si applicano le disposizioni
previste all'articolo 4, commi 1-ter e 1-quater, del citato decreto legislativo n. 109
del 1992. La documentazione deve essere trasmessa al Ministero delle attività
produttive e al Ministero delle politiche agricole e forestali, i quali, entro sessanta
giorni dalla presentazione della domanda, possono autorizzare l'uso della denominazione o,
con il medesimo provvedimento, stabilire eventuali specifiche merceologiche, nonchè
indicazioni di utilizzazione.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli
articoli 1 e 2 della legge 3 maggio 1989, n. 169.
8. Per i prodotti di cui ai commi 2 e 3, le produzioni, le confezioni, gli imballaggi e le
etichette conformi alle previgenti disposizioni possono essere utilizzati per un
periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
Art. 2. Disposizioni urgenti in materia di
agricoltura e di prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario
1. Ferme restando le attribuzioni delle regioni
e delle province autonome in materia di agricoltura, all'articolo 4, comma 3, della
legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «adotta, con proprio decreto, » sono inserite le seguenti:
«d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,»;
b) dopo le parole: «provvedimenti amministrativi », sono inserite le seguenti:
«relativi alle modalità tecniche e applicative e secondo criteri obiettivi in modo da
garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato
e della concorrenza».
2. Al fine di mantenere l'equilibrio produttivo nazionale e coerentemente con la
quota produttiva assegnata dall'Unione europea, con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, su proposta delle singole regioni interessate, possono
essere modificati i limiti percentuali al trasferimento di quantitativi di riferimento
separatamente dall'azienda, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera e), del
regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, tra aziende
ubicate in regioni e province autonome diverse, quali previsti dall'articolo 10,
comma 13, del decretolegge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, in caso di riduzione del bacino regionale fino
al settanta per cento del quantitativo effettivamente prodotto.
3. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, il prelievo versato mensilmente
in eccesso dai produttori in regola con i versamenti è restituito ai produttori
medesimi. Al termine di tale operazione, qualora il restante totale delle imputazioni
di prelievo da eseguire risulti superiore al prelievo dovuto all'Unione europea
aumentato del 5 per cento, l'AGEA procede ad annullare il prelievo imputato in
eccesso ai produttori che non hanno ancora eseguito i versamenti mensili, applicando i criteri di priorità
previsti dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 9, ferme restando le sanzioni di cui
all'articolo 5, comma 5, del medesimo decreto-legge.
Art. 3 Misure speciali a favore delle regioni
in regime di fuoriuscita transitoria dall'obiettivo 1
1. Al fine di garantire la piena realizzazione
delle misure previste dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre
1999, ed il conseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica
stabiliti dall'Unione europea, anche in coerenza con quanto assunto con la decisione
in data 31 marzo 2004 del Comitato di sorveglianza del Quadro comunitario di
sostegno, in ordine al finanziamento con risorse nazionali gestite dal Ministero delle
politiche agricole e forestali, in particolare per gli interventi riguardanti la flotta di pesca
della regione Molise e le connesse misure socio-economiche, ad esclusione di quelle afferenti il
prepensionamento, ai sensi dell'articolo 12 del citato regolamento (CE) n.
2792/1999, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro, per ciascuno degli
anni 2004, 2005 e 2006, finalizzata alla liquidazione delle istanze di finanziamento
presentate al Ministero delle politiche agricole e forestali relative alle misure di
arresto definitivo, rinnovo e ammodernamento delle unità iscritte negli uffici
marittimi ricadenti nelle regioni in regime di fuoriuscita transitoria dall'obiettivo 1, di
cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
delle politiche agricole e forestali stabilisce, d'intesa con la regione Molise, le
modalità di attuazione del comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole e forestali.
4. A decorrere dall'anno 2004, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, al netto
delle risorse finanziarie di cui al medesimo comma, è così rideterminata: quanto a
euro 100.000 per l'attuazione dell'articolo 2 del citato decreto e quanto a euro
2.326.000 per l'attuazione dell'articolo 3 del medesimo decreto.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 giugno 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Marzano, Ministro delle attività produttive
Sirchia, Ministro della salute
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli.
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