INDICE CRONOLOGICO DELLE NORME ITALIANE
LEGGE n. 146 del 22
febbraio 1994
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunitā europee - legge comunitaria 1993.
Articolo 42.
(Produzione agricola con metodo biologico: criteri di delega)
1. Il Governo č delegato ad emanare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme per dare attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico.
2. I decreti legislativi sono adottati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 4, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 2 e dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) individuazione dell'autoritā di controllo, d'intesa con le regioni, per le attivitā amministrative e tecnico-scientifiche inerenti l'applicazione dei regolamenti comunitari;
b) disciplina degli organismi pubblici e privati incaricati delle attivitā di controllo della produzione agricola e della trasformazione e commercializzazione delle produzioni ottenute con il metodo dell'agricoltura biologica, con la specificazione dei requisiti medesimi;
c) disciplina del riconoscimento delle autoritā e degli organismi preposti alla ricezione delle notifiche;
d) individuazione dei criteri per la formazione degli Albi degli operatori e dei controllori del processo di produzione dell'agricoltura biologica.
3. Fino alla data di entrata in vigore, dei decreti legislativi di cui al comma 2 continuano ad operare gli organismi responsabili dei controlli di cui all'articolo 15 del citato regolamento (CEE) n. 2092/91 indicati nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunitā europee, serie C, n. 284, del 21 ottobre 1993, e sono validi gli atti giā adottati dai medesimi organismi.