INDICE CRONOLOGICO DELLE NORME ITALIANE
| MINISTERO
DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 18 dicembre 1996 (G.U. 24 gennaio 1997)
IL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari; Visto il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico; Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/95 dalla «Bioagricoop», con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), Via fucini n. 10, inoltrata in data 26 ottobre 1995, prot. n. A95/124/L; Vista la documentazione agli atti della scrivente Direzione generale; Considerato con nota n. 9695874 del 13 giugno 1996 il Mi.R.A.A.F. - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, ha ritenuto di precisare che le attività di certificazione attengono ai prodotti agricoli ed agroalimentari e non ai mezzi tecnici; Visto il parere del Comitato di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 220/95 del 27 novembre 1996 ed in particolare la valutazione fornita dai rappresentanti delle regioni Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Sicilia, Sardegna, Puglia, in ordine alla struttura organizzativa territoriale, ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 6, del citato decreto legislativo n. 220/95; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'organismo «Bioagricoop» ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/95; DECRETA: Art. 1 L'organismo di controllo «Bioagricoop», via Fucini n. 10, Casalecchio di Reno (Bologna), è autorizzato ai sensi dell'art. 3, comma 2 e 3 del decreto legislativo n. 220/95 ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed agroalimentari nonché al rilascio delle etichette per la commercializzazione degli stessi agli operatori che ne abbiano fatto regolare richiesta. Art. 2 L'autorizzazione di cui all'art. 1, può essere revocata ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 220/95, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti per violazione delle norme di comportamento previste dalle disposizioni comunitarie e/o nazionali in materia. Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 dicembre 1996
97A0446Il Ministro: PINTO |