INDICE CRONOLOGICO DELLE NORME EUROPEE
ELENCO DEGLI ORGANISMI E DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE RESPONSABILI DEI CONTROLLI DI CUI ALL'ARTICOLO 15 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91(97/C 61/03)
L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1), prevede che gli Stati membri instaurino un sistema di controllo gestito da una o più autorità di controllo designate e/o da organismo privati riconosciuti.
A norma dell'articolo 15, ultimo comma del medesimo regolamento, sono di seguito elencati, sulla scorta delle informazioni fornite dagli Stati membri ed aggiornate al luglio 1996, i sistemi introdotti in ciascuno Stato membro e gli organismi o le autorità riconosciuti ai fini dell'esecuzione dei controlli.
Il sistema introdotto in ciascuno Stato membro è identificato, nella colonna «note», nel modo seguente:
A: sistema degli organismi di controllo
privati riconosciuti;
B: sistema della o delle autorità pubbliche di controllo designate;
C: sistema dell'autorità pubblica di controllo designata e degli organismi di
controllo privati riconosciuti.
L'elenco riporta inoltre gli organismi e/o le autorità di controllo riconosciuti dai paesi terzi aderenti al SEE.
AUSTRIA E GERMANIA
In Austria e in Germania gli organismi sono riconosciuti a livello di Land e svolgono la loro attività limitatamente a determinati Länder. Nel caso di questi paesi, nella colonna «note» sono indicati, per ciascun organismo, il codice del Land in cui è stato riconosciuto e, di seguito, i codici degli altri Länder nei quali può eventualmente svolgere controlli. I codici utilizzati per i Länder sono i seguenti:
Austria
Kärnten K
Niederösterreich N
Oberösterreich O
Salzburg S
Steiermark ST
Tirol T
Wien W
Burgenland B
Vorarlberg V
Germania
Baden-Württenberg BW
Bayern BY
Berlin BE
Brandenburg BB
Bremen HB
Hamburg HH
Hessen HE
Mecklenburg-Vorpommern MV
Niedersachsen NI
Nordrhein-Westfalen NW
Rheinland-Pfalz RP
Saarland SL
Sachsen SN
Sachsen-Anhalt ST
Schleswig-Holstein SH
Thüringen TH
Spagna
In Spagna, il ministero dell'Agricoltura, della Pesca, dei Prodotti alimentari e le Comunità autonome possono esercitare il controllo attraverso uno o più organismi ispettivi o attraverso un sistema di riconoscimento e supervisione di organismi di controllo privati. Nella colonna «note» viene indicata l'area territoriale in cui ogni autorità pubblica di controllo o organismo privato di controllo può svolgere la propria attività ispettiva.
I codici utilizzati per le diverse regioni sono i seguenti:
Andalucía AN
Aragón AR
Asturias AS
Baleares BA
Canarias CA
Cantabria CN
Castilla-la Mancha CM
Casilla y León CL
Cataluña CT
Estremadura EX
Galicia GA
Rioja RI
Madrid MA
Murcia MU
Navarra NA
País Vasco VAS
Valencia VA
ELENCO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
DELLE AUTORITA' PUBBLICHE RESPONSABILI DEI CONTROLLI DI CUI ALL'ARTICOLO 15 DEL
REGOLAMENTO (cee) N. 2091/92
Updated Ottobre 1996 on the basis of the information communicated by the
Member States)
fonte: bionet.tbg.it BIONET Agricoltura biologica su Internet
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