INDICE CRONOLOGICO DELLE NORME EUROPEE

REGOLAMENTO (CE) N. 2381/94 DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 1994

che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1468/94 della Commissione, in particolare l'articolo 13,

considerando che taluni Stati membri hanno chiesto che certi fertilizzanti non compresi nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 vi siano introdotti, in quanto usati correntemente nell'agricoltura biologica conformemente alle buone pratiche dell'agricoltura biologica applicate tradizionalmente in alcuni Paesi della Comunità; che dall'esame di queste domande è risultato che le esigenze di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento sono soddisfatte;

considerando inoltre che è necessario precisare la designazione di taluni fertilizzanti di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91, onde assicurarsi della natura di questi prodotti e della loro origine;

considerando, infine che è risultato necessario definire meglio le condizioni di impiego, nonché le esigenze in materia di composizione di taluni fertilizzanti, onde garantire il pieno rispetto dei requisiti per l'inserimento nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91, contemplati all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento;

considerando che è opportuno prevedere un periodo per lo smaltimento delle scorte relative ai prodotti eliminati dall'allegato II, parte A del regolamento (CEE) n. 2092/91;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II, parte A del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella "Gazzetta ufficiale delle Comunità europee".

I prodotti eliminati nell'allegato II, parte A del regolamento (CEE) n. 2092/91, versione precedente la data dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono ancora essere usati in base alle condizioni di applicazione precedenti, fino a smaltimento delle scorte esistenti e comunque non oltre il 1 luglio 1995.

I prodotti riportati nell'allegato II, parte A del regolamento (CEE) n. 2092/91, subordinatamente a condizioni più limitative di quelle vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono ancora essere usati in base alle condizioni anteriormente in vigore, fino a smaltimento delle scorte esistenti, e comunque non oltre il 1 luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1994

Per la Commissione
René STEICHEN Membro della Commissione

 


ALLEGATO

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PARTE A

Prodotti autorizzati a titolo eccezionale per la concimazione e l'ammendamento del terreno conformemente alle disposizioni dell'allegato I, paragrafo 2

Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze riportate nell'elenco seguente:

Nome

- Letame

Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso

Prodotto costituito dal miscuglio di escrementi animali e da materiali vegetali (lettiera)

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo

Indicazione delle specie animali

Preveniente unicamente da allevamenti estensivi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio (GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1.), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93 (GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26.)

Nome

- Letame essiccato e deiezioni avicole disidratate

Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo

Indicazione delle specie animali

Proveniente unicamente da allevamenti estensivi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2328/91

Nome

- Deiezioni animali, composte, inclusa la pollina ed il letame

Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo

Indicazione delle specie animali

Provenienti da allevamenti industriali

Nome

- Escrementi liquidi di animali (liquame, urina, ecc.)

Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso

Impiego previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo

Indicazione delle specie animali

Proibiti se provenienti da allevamenti industriali

Nome

- Torba

Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso

Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)

Nome

- Residui di fungaie

Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso

La composizione iniziale del substrato dev'essere limitata ai prodotti del presente elenco

Nome

- Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti

Nome

- Guano

Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo

Nome

- Miscela composta di materiali vegetali

Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo

Nome

- I prodotti o sottoprodotti di origine animale citati di seguito:

- farina di sangue
- polvere di zoccoli
- polvere di corna
- polvere di ossa, anche degelatinata
- nero animale (carbone animale)
- farina di pesce
- farina di carne
- pennone
- lana
- pellami
- pelli e crini
- prodotti lattiero-caseari

Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo

Nome

- Prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione (ad es. : farina di pannelli di semi oleosi, guscio di cacao, radichette di malto, ecc.)

Nome

- Alghe e prodotti a base di alghe

Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso

Ottenuti unicamente mediante:

i) trattamenti fisici, ivi compresa la disidratazione, il congelamento e la macinazione
ii) estrazione con acqua o con soluzioni acquose acide e/o basiche
iii) fermentazione

Nome

- Segatura e trucioli di legno

Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso

Legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento

Nome

- Cortecce compostate

Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso

Legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento

Nome

- Cenere di legno

Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso

Proveniente da legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento

Nome

- Fosfato naturale tenero

Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso

Prodotto definito dalla direttiva 76/116/CEE del Consiglio (GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag 21.), modificata dalla direttiva 89/284/CEE (GU n. L 11 del 22. 4. 1989, pag. 34)

Tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P205

Nome

- Fosfato allumino-calcico

Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso

prodotto definito dalla direttiva 76/116/CEE modificata dalla direttiva 89/284/CEE

Tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kk di P205

Impiego limitato ai terreni basici (pH>7,5)

Nome

- Scorie di defosforazione

Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo

Nome

- Sale grezzo di potassio (ad es. : kainite, silvinite, ecc.)

Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo

Nome

- Solfato di potassio contenente sale di magnesio

Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo

Derivato da sale grezzo di potassio

Nome

- Borlande ed estratti di borlande

Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso

Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali

Nome

- Carbonato di calcio di origine naturale (ad es. : creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica, ecc.)

Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso

Unicamente di origine naturale

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo

Nome

- Carbonato di calcio e magnesio di origine naturale (ad es. : creta magnesiaca, calcare magnesiaco macinato, ecc.)

Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso

Unicamente se di origine naturale

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo

Nome

- Solfato di magnesio (ad es. : kieserite)

Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso

Unicamente se di origine naturale

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo

Nome

- Soluzione di cloruro di calcio

Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso

Trattamento fogliare su melo, dopo che sia stata messa in evidenza una carenza di calcio

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo

Nome

- Solfato di calcio (gesso)

Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso

Prodotto definito dalla direttiva 76/116/CEE modificata dalla direttiva 89/284/CEE

Unicamente di origine naturale

Nome

- Zolfo elementare

Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso

Prodotto definito dalla direttiva 76/116/CEE modificata dalla direttiva 89/284/CEE

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo

Nome

- Oligoelementi

Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso

Oligoelementi inclusi nella direttiva 89/530/CEE (GU n. L 281 del 30. 9. 1989, pag. 116)

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo

Nome

- Cloruro di sodio

Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso

Unicamente salgemma

Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo

Nome

- Farina di roccia

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