INDICE CRONOLOGICO DELLE NORME EUROPEE
REGOLAMENTO (CE) N. 2381/94 DELLA COMMISSIONEche modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1468/94 della Commissione, in particolare l'articolo 13,
considerando che taluni Stati membri hanno chiesto che certi fertilizzanti non compresi nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 vi siano introdotti, in quanto usati correntemente nell'agricoltura biologica conformemente alle buone pratiche dell'agricoltura biologica applicate tradizionalmente in alcuni Paesi della Comunità; che dall'esame di queste domande è risultato che le esigenze di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento sono soddisfatte;
considerando inoltre che è necessario precisare la designazione di taluni fertilizzanti di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91, onde assicurarsi della natura di questi prodotti e della loro origine;
considerando, infine che è risultato necessario definire meglio le condizioni di impiego, nonché le esigenze in materia di composizione di taluni fertilizzanti, onde garantire il pieno rispetto dei requisiti per l'inserimento nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91, contemplati all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento;
considerando che è opportuno prevedere un periodo per lo smaltimento delle scorte relative ai prodotti eliminati dall'allegato II, parte A del regolamento (CEE) n. 2092/91;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II, parte A del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella "Gazzetta ufficiale delle Comunità europee".
I prodotti eliminati nell'allegato II, parte A del regolamento (CEE) n. 2092/91, versione precedente la data dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono ancora essere usati in base alle condizioni di applicazione precedenti, fino a smaltimento delle scorte esistenti e comunque non oltre il 1 luglio 1995.
I prodotti riportati nell'allegato II, parte A del regolamento (CEE) n. 2092/91, subordinatamente a condizioni più limitative di quelle vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono ancora essere usati in base alle condizioni anteriormente in vigore, fino a smaltimento delle scorte esistenti, e comunque non oltre il 1 luglio 1995.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Per la CommissioneFatto a Bruxelles, il 30 settembre
1994
René STEICHEN Membro della Commissione
<< ALLEGATO II
PARTE A
Prodotti autorizzati a titolo eccezionale per la concimazione e l'ammendamento del terreno conformemente alle disposizioni dell'allegato I, paragrafo 2
Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze riportate nell'elenco seguente:
Nome
- Letame
Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso
Prodotto costituito dal miscuglio di escrementi animali e da materiali vegetali (lettiera)
Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo
Indicazione delle specie animali
Preveniente unicamente da allevamenti estensivi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio (GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1.), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93 (GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26.)
Nome
- Letame essiccato e deiezioni avicole disidratate
Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso
Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo
Indicazione delle specie animali
Proveniente unicamente da allevamenti estensivi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2328/91
Nome
- Deiezioni animali, composte, inclusa la pollina ed il letame
Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso
Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo
Indicazione delle specie animali
Provenienti da allevamenti industriali
Nome
- Escrementi liquidi di animali (liquame, urina, ecc.)
Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso
Impiego previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata
Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo
Indicazione delle specie animali
Proibiti se provenienti da allevamenti industriali
Nome
- Torba
Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso
Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)
Nome
- Residui di fungaie
Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso
La composizione iniziale del substrato dev'essere limitata ai prodotti del presente elenco
Nome
- Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti
Nome
- Guano
Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso
Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo
Nome
- Miscela composta di materiali vegetali
Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso
Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo
Nome
- I prodotti o sottoprodotti di origine animale citati di seguito:
- farina di sangue
- polvere di zoccoli
- polvere di corna
- polvere di ossa, anche degelatinata
- nero animale (carbone animale)
- farina di pesce
- farina di carne
- pennone
- lana
- pellami
- pelli e crini
- prodotti lattiero-caseari
Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso
Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo
Nome
- Prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione (ad es. : farina di pannelli di semi oleosi, guscio di cacao, radichette di malto, ecc.)
Nome
- Alghe e prodotti a base di alghe
Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso
Ottenuti unicamente mediante:
i) trattamenti fisici, ivi compresa la
disidratazione, il congelamento e la macinazione
ii) estrazione con acqua o con soluzioni acquose acide e/o basiche
iii) fermentazione
Nome
- Segatura e trucioli di legno
Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso
Legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento
Nome
- Cortecce compostate
Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso
Legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento
Nome
- Cenere di legno
Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso
Proveniente da legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento
Nome
- Fosfato naturale tenero
Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso
Prodotto definito dalla direttiva 76/116/CEE del Consiglio (GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag 21.), modificata dalla direttiva 89/284/CEE (GU n. L 11 del 22. 4. 1989, pag. 34)
Tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P205
Nome
- Fosfato allumino-calcico
Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso
prodotto definito dalla direttiva 76/116/CEE modificata dalla direttiva 89/284/CEE
Tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kk di P205
Impiego limitato ai terreni basici (pH>7,5)
Nome
- Scorie di defosforazione
Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso
Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo
Nome
- Sale grezzo di potassio (ad es. : kainite, silvinite, ecc.)
Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso
Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo
Nome
- Solfato di potassio contenente sale di magnesio
Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso
Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo
Derivato da sale grezzo di potassio
Nome
- Borlande ed estratti di borlande
Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso
Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali
Nome
- Carbonato di calcio di origine naturale (ad es. : creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica, ecc.)
Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso
Unicamente di origine naturale
Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo
Nome
- Carbonato di calcio e magnesio di origine naturale (ad es. : creta magnesiaca, calcare magnesiaco macinato, ecc.)
Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso
Unicamente se di origine naturale
Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo
Nome
- Solfato di magnesio (ad es. : kieserite)
Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso
Unicamente se di origine naturale
Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo
Nome
- Soluzione di cloruro di calcio
Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso
Trattamento fogliare su melo, dopo che sia stata messa in evidenza una carenza di calcio
Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo
Nome
- Solfato di calcio (gesso)
Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso
Prodotto definito dalla direttiva 76/116/CEE modificata dalla direttiva 89/284/CEE
Unicamente di origine naturale
Nome
- Zolfo elementare
Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso
Prodotto definito dalla direttiva 76/116/CEE modificata dalla direttiva 89/284/CEE
Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo
Nome
- Oligoelementi
Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso
Oligoelementi inclusi nella direttiva 89/530/CEE (GU n. L 281 del 30. 9. 1989, pag. 116)
Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo
Nome
- Cloruro di sodio
Descrizione, requisiti in materia di composizione, condizioni per l'uso
Unicamente salgemma
Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo
Nome
- Farina di roccia