INDICE CRONOLOGICO DELLE NORME EUROPEE
REGOLAMENTO (CE) N. 1201/95 DELLA COMMISSIONEche modifica l'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2381/94 della Commissione, in particolare l'articolo 13,
visto il regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993, che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4, in particolare l'articolo 3,
considerando che taluni Stati membri hanno comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione di aver autorizzato l'impiego di determinati ingredienti d'origine agricola non compresi nella parte C dell'allegato VI; che, per alcuni dei prodotti così notificati, si è riscontrato che la Comunità non ne produce a sufficienza; che occorre perciò inserire detti prodotti nella parte C dell'allegato VI;
considerando che si è constatato che la Comunità, grazie all'agricoltura biologica, ha una cospicua produzione di cicoria, di aceto ottenuto da varie bevande fermentate, nonché di numerose spezie ed erbe; che occorre perciò depennare la cicoria, l'aceto, nonché le numerose spezie ed erbe dalla parte C dell'allegato VI;
considerando che verrà compilato quanto prima un elenco delle principali spezie ed erbe che nella Comunità europea non vengono prodotte in quantità sufficiente con l'agricoltura biologica; che, in attesa dell'adozione di tale elenco, si può applicare la procedura definita all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 207/93, alle condizioni specificate in detto articolo;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato VI del regolamento a(CEE) n. 2092/91 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella "Gazzetta ufficiale delle Comunità europee".
I prodotti di cui al primo e quarto trattino dell'allegato possono continuare ad essere utilizzati alle condizioni precedentemente vigenti fino a tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
I prodotti di cui al terzo trattino dell'allegato possono continuare ad essere utilizzati alle condizioni precedentemente vigenti fino a sette mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Per la CommissioneFatto a Bruxelles, il 29 maggio 1995
Franz FISCHLER Membro della Commissione
La parte C dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 fissata dal regolamento (CEE) n. 207/93, quale modificato dal regolamento (CE) n. 468/94, è modificata come segue:
- Nella sezione C. 1.1, è soppresso il seguente prodotto: << Cicoria >>.
- Nella sezione C. 1.1, dopo la <<
accrola >> sono inseriti i seguenti prodotti:
<< Banane essiccate in polvere (Musa L.)
Uva spina (Ribes crispa L.)
Fragole essiccate (Fragaria L.)
Lamponi liofilizzati/essiccati (Rubus idaeus L.)
Ribes rosso liofilizzato/essiccato (Ribes rubrum L.) >>
- Il testo della sezioni C.1.2, intitolato << Spezie ed erbe commestibili >>, è sostituito dal testo seguente: << C.1.2 Spezie ed erbe commestibili >>
- Nella sezione C.2.3 è soppresso il seguente prodotto: << Aceto, esclusi l'aceto di vino e l'aceto di sidro di mele >>.
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