INDICE CRONOLOGICO DELLE NORME EUROPEE

REGOLAMENTO (CEE) N. 207/93 DELLA COMMISSIONE
del 29 gennaio 1993
che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, in particolare l'articolo 5, paragrafi 7 e 8,

considerando che, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, lettere b) e c) e paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2092/91 nelle parti A, B e C dell'allegato VI devono essere definiti elenchi tassativi;

considerando che, per le tre parti di detto allegato VI, devono essere date talune definizioni per motivi di coerenza con altre norme comunitarie connesse;

considerando che qualsiasi ingrediente o ausiliario di fabbricazione citato all'allegato VI di detto regolamento dev'essere usato unicamente in conformità con i requisiti legislativi riguardanti la preparazione delle derrate alimentari e con le norme di buona fabbricazione delle stesse;

considerando che nella stesura dell'allegato VI è necessario considerare che il consumatore si aspetta che i prodotti biologici siano essenzialmente costituiti di ingredienti naturali;

considerando che nell'allegato VI possono essere tuttavia inseriti altri ingredienti o ausiliari di fabbricazione autorizzati nelle derrate alimentari prodotte con metodi convenzionali e di preferenza esistenti in natura, unicamente quando sia stata dimostrata l'impossibilità di produrre o conservare derrate alimentari biologiche senza ricorrere a dette sostanze;

considerando che, per quanto riguarda gli enzimi derivati da microorganismi, occorrerà esaminare successivamente se tali prodotti ottenuti da microorganismi geneticamente modificati, ai sensi della direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15), possono essere utilizzati in derrate alimentari sulla cui etichetta è fatto riferimento a metodi di produzione biologici; che tale problema sarà esaminato in dettaglio allorché l'utilizzazione di detti enzimi nelle derrate alimentari sarà autorizzata, secondo la pertinente normativa comunitaria;

considerando che l'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 dovrà essere riveduto regolarmente per tener conto dell'esperienza acquisita e dell'evoluzione circa la disponibilità sul mercato comunitario di taluni ingredienti biologici di origine agricola;

considerando che occorre definire norme di esecuzione relative alla deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 4, per garantirne l'applicazione uniforme negli Stati membri finche gli ingredienti contemplati dalla suddetta deroga non siano stati inclusi nella parte C dell'allegato VI;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 è definito nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

La modificazione delle parti A e B dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 è soggetta alle seguenti condizioni:

a) riguardo agli additivi alimentari contemplati nella parte A, punto 1 dell'allegato VI: fatti salvi i requisiti relativi all'autorizzazione di additivi di cui alla direttiva 89/107/CEE del Consiglio (GU n. L 40 dell' 11. 2. 1989, pag. 27), sono incluse solo le sostanze la cui utilizzazione è risultata indispensabile per poter produrre o conservare tali prodotti alimentari;

b) riguardo agli ausiliari di fabbricazione contemplati nella parte B dell'allegato VI: sono incluse solo le sostanze autorizzate per processi usuali di fabbricazione di prodotti alimentari e la cui utilizzazione è risultata indispensabile per poter produrre o conservare tali prodotti alimentari.

Articolo 3

1. L'ingrediente di origine agricola non incluso nella parte C dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 può essere utilizzato conformemente alla deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 4 del medesimo, a condizione che

a) l'operatore abbia trasmesso alla competente autorità dello Stato membro tutte le prove necessarie da cui risulti che l'ingrediente è conforme ad una delle condizioni di cui al primo o al secondo trattino dell'articolo 5, paragrafo 4 e

b) la competente autorità dello Stato membro ne abbia autorizzato l'utilizzazione per un periodo massimo di tre mesi che può essere abbreviato qualora risulti che l'ingrediente è disponibile nella Comunità.

2. Lo Stato membro che autorizza un ingrediente in forza del paragrafo 1, notifica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione

a) la data dell'autorizzazione,

b) il nome dell'ingrediente di origine agricola,

c) le quantità necessarie con relative pezze giustificative,

d) i motivi e il periodo previsto di carenza.

3. Qualora da informazioni comunicato da uno Stato membro alla Commissione e allo Stato membro che ha concesso l'autorizzazione risulti che durante il periodo di carenza previsto è possibile rifornirsi dell'ingrediente in questione nella Comunità, lo Stato membro interessato valuta se revocare l'autorizzazione o ridurne il periodo di validità ed informa la Commissione e gli altri Stati membri sulle misure prese, entro dieci giorni dalla data di ricezione di dette informazioni.

4. Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, la questione è sottoposta all'esame del comitato di cui all'articolo 14. Può essere deciso, conformemente alla procedura specificata nel suddetto articolo, che l'autorizzazione sia revocata o che il suo periodo di validità sia modificato oppure, se del caso, che l'ingrediente in questione sia incluso nella parte C dell'allegato VI.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la data di pubblicazione nella "Gazzetta ufficiale delle Comunità europee".

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1993
Per la Commissione: Renè STEICHEN Membro della Commissione


 

ALLEGATO

INTRODUZIONE

Ai fini del presente allegato, si applicano le definizioni che seguono:

1. Ingredienti: le sostanze definite all'articolo 4 del regolamento, con le restrizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1992 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1).

2. Ingredienti di origine agricola

a) Singoli prodotti agricoli e loro derivati ottenuti con adeguati procedimenti di lavaggio, di pulitura, meccanici e/o termici o con altri procedimenti fisici intesi a ridurre l'umidità del prodotto;

b) prodotti derivati da quelli citati alla lettera a) con altri procedimenti utilizzati nella fabbricazione di alimenti, a meno che gli stessi prodotti non vengano considerati come additivi o aromi definiti ai punti 5 e 7 che seguono.

3. Ingredienti di origine non agricola: ingredienti diversi da quelli di origine agricola ed appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie:

3.1. Additivi alimentari, ivi compresi gli eccipienti per additivi quali definiti ai punti 5 e 6 in appresso;

3.2. Aromi, quali definiti al punto 7 in appresso;

3.3. Acqua e sale;

3.4. Preparazioni microorganiche;

3.5. Oligoelementi e vitamine.

4. Ausiliari di fabbricazione: sostanze definite all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per i ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti destinati al consumo umano.

5. Additivi alimentari: sostanze definite all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 89/107/CEE e disciplinati da detta direttiva oppure da una direttiva globale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 89/107/CEE.

6. Eccipienti, ivi compresi i relativi solventi: additivi alimentari usati per sciogliere, diluire, disperdere, o altrimenti modificare fisicamente un additivo alimentare senza alterarne la funzione tecnologica, allo scopo di facilitarne la manipolazione, l'applicazione o l'impiego.

7. Aromi: sostanze e prodotti definiti all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 88/338/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione e disciplinato dalla medesima.

PRINCIPI GENERALI

Le parti A, B e C comprendono tutti gli ingredienti e gli ausiliari di fabbricazione che possono essere usati nella preparazione di tutti i prodotti alimentari composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del presente regolamento, fatta eccezione per i vini.

Pur trattandosi di un ingrediente di cui alle parti A e C o di un ausiliario di fabbricazione di cui alla parte B, esso deve essere usato unicamente in conformità con la relativa legislazione comunitaria e/o legislazione nazionale compatibile con il trattato e riguardante le derrate alimentari nonché, in loro assenza, secondo i principi di buona fabbricazione delle derrate alimentari. In particolare, gli additivi devono essere utilizzati conformemente alle disposizioni della direttiva 89/107/CEE e, se del caso, a quelle di una direttiva globale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della succitata direttiva; gli aromi devono essere utilizzati conformemente alle disposizioni della direttiva 88/388/CEE e i solventi devono essere utilizzati conformemente alle disposizioni della direttiva 88/344/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.

PARTE A:
INGREDIENTI DI ORIGINE NON AGRICOLA DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 3, LETTERA B) DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91

A.1. Additivi alimentari, ivi compresi gli eccipienti

Denominazione:

E 170 Carbonati di calcio
E 270 Acido lattico
E 290 Anidride carbonica
E 296 Acido malico
E 300 Acido ascorbico
E 322 Lecitine
E 330 Acido citrico
E 334 Acido tartarico (L(+)-)
E 335 Tartrato di sodio
E 336 Tartrato di potassio
E 400 Acido alginico
E 401 Alginato di sodio
E 402 Alginato di potassio
E 406 Agar-agar
E 410 Farina di semi di carrube
E 412 Farina di semi di guar
E 413 Gomma adragante
E 414 Gomma arabica
E 415 Gomma xanthan
E 416 Gomma karaga
E 440 (i) Pectina
E 500 Carboni di sodio
E 501 carboni di potassio
E 503 Carboni di ammonio
E 504 Carboni di magnesio
E 516 Solfato di calcio (Condizioni specifiche: eccipiente)
E 938 Argo
E 941 Azoto
E 948 Ossigeno

A.2. Aromi ai sensi della direttiva 88/388/CEE

Sostanze e prodotti definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i) e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 88/388/CEE ed etichettati come sostanze aromatizzanti naturali o preparazioni aromatiche naturali conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 2 della stessa direttiva.

A.3. Acqua e sali

Acqua potabile

Sale (con cloruro di sodio o di potassio come componente di base) usualmente utilizzato nella fabbricazione di alimenti.

A.4. Preparazioni microorganiche

i) Le preparazioni a base di microrganismi normalmente impiegate nei processi di fabbricazione degli alimenti, fatta eccezione dei microrganismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 90/220/CEE;

ii) microorganismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 90/220/CEE: se inclusi qui di seguito conformemente alla procedura di cui all'articolo 14.

A.5. Oligoelementi e vitamine

Autorizzati esclusivamente se il loro uso è prescritto per legge nelle derrate alimentari in cui sono incorporati.

PARTE B
AUSILIARI DI FABBRICAZIONE ED ALTRI PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI NELLA TRASFORMAZIONE DI INGREDIENTI DI ORIGINE AGRICOLA PRODOTTI BIOLOGICAMENTE, DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 3, LETTERA C) DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91

Denominazione e Condizioni specifiche (tra parentesi)

Acqua
Cloruro di calcio (coagulante)
Carbonato di calcio
Idrossido di calcio
Solfato di calcio (coagulante)
Cloruro di magnesio/nigari (coagulante
Carbonato di potassio (essiccazione dell'uva)
Biossido di carbonio
Azoto
Etanol (solvente)
Acido tannico (ausiliarre di filtrazione)
Albumina d'uovo
Caseina
Gelatina
Colla di pesce
Oli vegetali (lubrificante o distaccante)
Biossido di silicio in gel o in soluzione colloidale
Carbone attivato
Talco
Bentonite
Caolino
Terra di Diatome
Perlite
Gusci di nocciole
Cera d'api (distaccante)
Cera di carnauba (distaccante)

Preparazioni a base di microorganismi ed enzimi:

i) tutte le preparazioni a base di microorganismi ed enzimi normalmente impiegate quali ausiliari nei processi di fabbricazione degli alimenti, fatta eccezione dei microorganismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 90/220/CEE;

ii) microorganismi geneticamente modificati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 90/220/CEE: se inclusi qui di seguito conformemente alla procedura di cui all'articolo 14.

PARTE C
INGREDIENTI DI ORIGINE AGRICOLA NON PRODOTTI BIOLOGICAMENTE, DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 4 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91

C.1. Prodotti vegetali non trattati e prodotti da questi ottenuti mediante processi indicati al punto 2, lettera a).

C.1.1. Frutti e semi commestibili

Noci di cocco
Noci del Brasile
Noci di anacardio
Datteri
Ananassi
Manghi
Papaie
Prugnole
Cacao
Frutti della passione
Noci di cola
Arachidi
Bacche di rosa canina
Olivelli
Mirtillo
Sciroppo d'acero
Semi di quinoa
Amaranto
Semi di rafano
Semi di zucca
Pinoli
Semi di ramolaccio

C.1.2. Spezie ed erbe commestibili

Tutti i prodotti ad eccezione del timo

C.1.3. Cereali

Miglio Riso d'acqua (degli indiani) (Zizania plauspra)

C.1.4. Semi e frutti oleosi

Semi di sesamo

C.1.5. Prodotti vari

Alghe

C.2. Prodotti vegetali trattati mediante processi indicati al punto 2, lettera b)

C.2.1. Grassi e oli, anche raffinati, ma modificati chimicamente, ottenuti da piante diverse da:

olivo
girasole

C.2.2. Zuccheri; fecola e amido; altri prodotti da cereali e tuberi

Zucchero di canna e di barbabietola
Amidi e fecole, non chimicamente modificati
Cialde di riso
Glutine

C.2.3. Prodotti vari

Succo di limone
Aceto i bevande fermentate diverse dal vino

C.3. Prodotti di origine animale

Miele
gelatina
Latte in polvere e latte scremato in polvere
Organismi acquatici commestibili, diversi dai prodotti dell'acquacoltura. »

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