INDICE CRONOLOGICO DELLE NORME EUROPEE

REGOLAMENTO (CE) N. 688/94 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 3713/92 che rinvia, per quanto riguarda le importazioni da determinati paesi terzi, la data di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2608/93 della Commissione, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, secondo trattino,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3713/92 della Commissione, modificato dal regolamento (CEE) 1593/93, ha prorogato per 15 mesi la data di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativamente alle importazioni da determinati paesi terzi;

considerando che alcuni paesi terzi hanno chiesto alla Commissione di essere inseriti nell'elenco dei paesi terzi indicato nell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) 2092/91 e hanno fornito le informazioni previste all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione, entro il termine previsto all'articolo 16, paragrafo 3, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2092/91;

considerando che dall'esame delle informazioni trasmesse è emerso che le norme relative alla produzione e alle misure di controllo sembrano ampiamente soddisfare i requisiti di equivalenza previsti dall'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2092/91; che, tuttavia, è necessario completare l'esame di alcuni punti e approfondire alcuni dettagli, il che non permette, nella fase attuale, di adottare una decisione circa l'inserimento dei paesi terzi richiedenti nell'elenco previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) del regolamento /CEE) n. 2092/91;

considerando che le importazioni da alcuni paesi EFTA saranno prossimamente disciplinate nel quadro delle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo;

considerando che è pertanto necessario prorogare il periodo necessario per completare il suddetto esame;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3713/92, i termini << per un periodo di sei mesi >> sono sostituiti dai termini << per un periodo di 26 mesi >>.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1 aprile 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN Membro della Commissione

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