INDICE CRONOLOGICO DELLE NORME EUROPEE
| REGOLAMENTO
(CEE) N. 1488/97 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU n. L 198 del 22.7.1991, pag 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 418/96 della Commissione (GU n. L 59 dell'8.3.1996, pag. 10), in particolare l'articolo 13, considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 2092/91, le condizioni previste al paragrafo 1 del medesimo articolo non si applicano ai prodotti che prima dell'adozione di detto regolamento erano di uso corrente secondo la prassi di agricoltura biologica seguite dalla Comunità; considerando che diversi Stati membri hanno comunicato alla Commissione le informazioni necessarie per quanto concerne i prodotti che erano di uso corrente in agricoltura biologica nel proprio territorio prima del 24 giugno 1991 e non inclusi nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91; che essi hanno anche indicato che detti prodotti sono ancora autorizzati nei rispettivi territori, in agricoltura in generale; che, previo esame delle richieste degli Stati membri, è risultato opportuno includere in questa fase il prodotto «argilla» come prodotto per l'ammendamento supplementare del terreno e i seguenti prodotti come prodotti fitosanitari; azadiractina, cera d'api, alcuni composti del rame, etilene, gelatina, allume di potassio, zolfo calcico, lecitina, estratto di Nicotiana tabacum, preparati a basse di microorgansmi, oli minerali, permanganato di potassio e sabbia di quarzo; considerando che in tale contesto devono essere inclusi anche taluni prodotti (composti di rifiuti domestici, fanghi industriali da raffineria di zucchero) d'uso tradizionale in Austria, in Finlandia e in Svezia; considerando che alcuni Stati membri hanno inoltre chiesto che taluni altri concimi, prodotti fitosanitari e altri prodotti utilizzati in agricoltura siano inclusi nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 affinché il loro uso sia autorizzato in agricoltura biologica; che, previo esame di tali richieste, è risultato che i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1 di detto regolamento sussistono per il fosfato di diammonio e taluni piretroidi poiché tali prodotti sono accettati soltanto se utilizzati nelle trappole e, per le proteine idrolizzate, solo se utilizzate in trappole o in applicazioni autorizzate in combinazione con altri prodotti fitosanitari dell'allegato II, parte B del regolamento (CEE) n. 2092/91; considerando che i composti di rifiuti domestici, i fanghi industriali da raffineria di zucchero, l'estratto di Nicotiana tabacum, i composti del rame, gli oli minerali, le trappole con metaldeide e le trappole con piretroidi devono essere inclusi per cinque anni, in attesa dei risultati di un esame ulteriore in vista di un perfezionamento dei requisiti o di un eventuale sostituzione di questi prodotti con altre soluzioni alternative; che tale riesame deve essere avviato quanto prima sulla base di successive informazioni che dovranno essere presentate dagli Stati membri interessati a conservare l'inclusione di questi prodotti; considerando che per taluni concimi e per tutti i prodotti fitosanitari devono essere stabiliti condizioni di utilizzazione o requisiti di composizione restrittivi; che, in particolare per i composti di rame e per l'estratto di Nicotiana tabacum è opportuno che vengano esaminate non appena possibile, e comunque non oltre il 30 giugno 1999, le ulteriori restrizioni delle condizioni d'uso per certe colture o di organismi nocivi; considerando che è risultato che taluni prodotti fitosanitari inclusi nell'allegato II, parte B del regolamento (CEE) n. 2092/91 non sono utilizzati e pertanto possono essere soppressi dal suddetto allegato; considerando che alcuni Stati membri hanno chiesto l'inserzione di certi prodotti nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 e l'inculsione di condizioni d'uso più restrittive per taluni prodotti di origine non agricola già inseriti in detto allegato; che dall'esame delle suddette domande è risultato che tali prodotti sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2092/91 e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione (GU n. L 25 del 2.2. 1993, pag. 5), modificato dal regolamento (CE) n. 345/97 (GU n. L 58 del 27.2.1997, pag. 38); considerando che occorre consentire una dilazione ai fini dello smaltimento delle scorte di prodotti che vengono soppressi o autorizzati soltanto a condizioni restrittive; considerando che il regolamento (CEE) n. 2092/91 deve essere modificato di conseguenza; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 dek regolamento (CEE) n. 2092/91, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli allegati II e VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I prodotti elencati nell'allegato II, parte B e nell'allegato VI, parte B e C del regolamento (CEE) n. 2092/91, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere utilizzati secondo le condizioni previgenti, fino all'esaurimento delle scorte esistenti, ma comunque non oltre il 31 marzo 1988. I prodotti inclusi negli allegati II e VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 soggetti a condizioni d'uso più restrittive di quelle vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere utilizzati secondo le condizioni previgenti, fino all'esaurimento delle scorte esistenti, ma comunque non oltre il 31c marzo 1998. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO1. L'allegato II, parte A del
regolamento (CEE) n. 2092/91 è così modificato: b) Nell'intestazione
dell'allegato è inserito, dopo il titolo, quanto segue: c) Dopo il prodotto «Escrementi liquidi di animali» è inserito il seguente prodotto: |
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Nome Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso «- Rifiuti domestici trasformati in compost Compost di rifiuti domestici separati selettivamente all'origine>p>Solo rifiuti vegetali e animali Prodotto in un sistema di raccolta chiuso e sorvegliato, approvato dallo Stato membro
Concentrazioni massime in mg/kg di materia secca: cadmio: 0,7; rame: 70; nickel; 25; piombo: 45; zinco: 220; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): 0 (*)
Solo per un periodo che termina il 31 marzo 2002
Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo
(*) Limite di determinazione».
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d) Dopo il prodotto «Torba» è inserito il seguente prodotto: |
Nome Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso «- Argille (perlite, vermiculite, ecc.)»
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e) In corrispondenza ai prodotti qui appresso riportati nella colonna di sinistra, è aggiunto quanto riportato qui appresso nella colonna di destra «descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso»: |
Nome Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso «Pellami Concentrazione massima in mg/kg di materia secca di cromo (VI): 0 (*) (*) Limite di determinazione».
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f) Il prodotto «Alghe e prodotti a base di alghe« e quanto inserito in sua corrispondenza nella colonna «Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso» sono sostituiti da quanto segue: |
Nome Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso «Alghe e prodoti a base di alghe Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione;
ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina;
iii) fermentazione;
necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo».
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g) Dopo il prodotto «Solfato di calcio (gesso)» è aggiunto quanto segue: |
Nome Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso «Fanghi industriali provenienti da zuccherifici Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo Solo per un periodo che termina il 31 marzo 2002».
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2. All'allegato II del regolamento
(CEE) n. 2092/91, la parte B è sostituita dalla seguente:
«B. PRODOTTI FITOSANITARI Condizioni generali applicabili per tutti i prodotti composti o contenenti le sostanze attive appresso indicate: - impiego in conformità ai requisiti dell'allegato I, - soltanto in conformità delle disposizioni specifiche della normativa sui prodotti fitosanitari applicabile nello Stato membro in cui il prodotto è utilizzato [ove pertinente (*)]. I. Sostanze di origine vegetale o animale |
Nome Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso Azadiractina estratta da Azadirachta indica (albero del Neem) Insetticida Da utilizzare soltanto su piante madri per la riproduzione di sementi e su piante genitrici per la produzione di altro materiale vegetativo di riproduzione e su piante ornamentali
(*) Cera d'api Protezione potatura Gelatina Insetticida (*) Proteine idrolizzate Sostanze attrattive; solo in applicazioni autorizzate in combinazione con altri prodotti adeguati al presente allegato II, parte B
Lecitina Fungicida Estratto (soluzione acquosa) di Nicotiana tabacum Insetticida; solo contro gli afidi in alberi da frutta subtropicali (ad es. aranci, limoni) e in colture tropicali (ad es. banani) utilizzabile solo all'inizio del periodo vegetativo
Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo
Utilizzabile soltanto durante un periodo che termina il 31 marzo 2002
Oli vegetali (ad es. olio di menta, olio di pino, olio di carvi) Insetticida, acaricida, fungicida e inibitore della germogliazione Piretrine estratte da Chrysanthemum cinerariaefolium Insetticida Quassia estratta da Quassia amara Insetticida, repellente Rotenone estratto da Derris spp, Loncho carpus spp e Therphrosia spp Insetticida Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo
(*) In alcuni Stati membri i prodotti contrassegnati con asterisco non sono considerati prodotti fitosanitari e non sono soggetti alle disposizioni della legislazione in materia di prodotti fitosanitari.
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II. Microorganismi utilizzati nella lotta biologica contro i parassiti |
Nome Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso Microorganismi (batteri, virus e funghi), ad es, Bacillus thuringensis, Granulosis virus, ecc. Solo prodotti non geneticamente modificati ai sensi della direttiva 90/220 del Consiglio (GU n. L 117 dell'8.5.1990, pag. 15)
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III. Sostanze da utilizzare solo
in trappole e/o distributori automatici
Condizioni generali: - le trappole e/o i distributori
automatici devono impedire la penetrazione delle sostanze nell'ambiente
e il contatto delle stesse con le coltivazioni in atto; |
Nome Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso (*) Fosfato di diammonio Sostanza attrattiva Soltanto in trappole
Metaldeide Molluschicida Soltanto in trappole contenente un repellente per specie animali superiori
Utilizzabile soltanto per un periodo che termina il 31 marzo 2002
Feromoni Insetticida, sostanza attrattiva In trappole e distributori automatici
Piretroidi (solo deltametrina o lambdacialotrina) Insetticida; solo in trappole con sostanze specifiche attrattive
Solo contro Batrocera oleae e Ceratitis capitata wied
Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo
Solo per un periodo che termina il 31 marzo 2002
(*) In alcuni Stati membri i prodotti contrassegnati con asterisco non sono considerati prodotti fitosanitari e non sono soggetti alle disposizioni della legislazione in materia di prodotti fitosanitari.
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VI. Altre sostanze di uso tradizionale in agricoltura biologica |
Nome Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso Rame, nella forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, solfato di rame (tribasico), ossido rameoso Fungicida Sol per un periodo che termina il 31 marzo 2002
Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo
(*) Etilene Sverdimento delle banane Sale di potassio di acidi grassi (sapone molle) Insetticida (*) Allume di potassio (Callinite) Prevenzione della maturazione delle banane Zolfo calcico (polisolfuro di calcio) Fungicida, insetticida, acaricida; solo per trattamenti invernali di alberi da frutta, ulivi e viti
Olio di paraffina Insetticida, acaricida Oli minerali Insetticida, fungicida, solo in alberi da frutta, viti, ulivi e colture tropicali (ad es. banani)
Solo per un periodo che termina il 31 marzo 2002
Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo
Permanganato di potassio Fungicida, battericida; solo in alberi da frutta, ulivi e viti
(*) Sabbia di quarzo Repellente Zolfo Fungicida, acaricida, repellente (*) In alcuni Stati membri i prodotti contrassegnati con asterisco non sono considerati prodotti fitosanitari e non sono soggetti alle disposizioni della legislazione in materia di prodotti fitosanitari.»
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3. L'allegato VI del
regolamento (CEE) n. 2092/91 è così modificato:
a) Alla parte A, il punto A.5 è sostituito dal seguente: «A.5 Sostanze minerali (anche oligoelementi), vitamine, aminoacidi e altri composti azotati. Sostanze minerali (anche oligoelementi), vitamine, aminoacidi e altri composti azotati sono autorizzati soltanto se il loro impiego è previsto per legge negli alimenti in cui vengono incorporati.» b) La parte B è così modificata: i) Le condizioni specifiche relative all'idrossido di sodio sono sostituite da quanto segue: «- produzione di zucchero, - produzione di olio da semi di colza (Brassica spp) per un periodo che termina il 31 marzo 2002». ii) Dopo il prodotto «carbonato di sodio» è inserito il seguente prodotto: |
Nome Condizioni specifiche «Acido citrico Produzione di olio e idrolisi di amido»
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c) Alla parte C, punto C.2.3 è
soppresso il seguente prodotto:
«Succo di limone». |
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