INDICE CRONOLOGICO DELLE NORME EUROPEE

REGOLAMENTO (CE) N. 2580/94 DELLA COMMISSIONE
del 24 ottobre 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 3713/92 che rinvia, per quanto riguarda le importazioni da determinati paesi terzi, la data di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2381/94, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3713/92 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 688/94, ha rinviato di 26 mesi la data di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativamente alle importazioni da determinati paesi terzi;

considerando che alcuni paesi hanno chiesto alla Commissione di essere inseriti nell'elenco dei paesi terzi di cui all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 e hanno fornito alcune delle informazioni previste dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione, entro il termine previsto all'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2092/91;

considerando che dall'esame delle informazioni trasmesse e dall'ispezione effettuata in loco è emerso che la << Fundación de Alimentos Ecológicos Argentinos >> (FAEA) non soddisfa i requisiti previsti per garantire l'equivalenza delle ispezioni effettuate dagli organismi di controllo dei paesi terzi con quelle compiute nella Comunità per i prodotti in esame; che è quindi opportuno sopprimere tale organismo dall'elenco degli organismi ammessi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) 3713/92, il testo del primo trattino relativo all'Argentina è sostituito dal testo seguente:
<< - l'Argentina, limitatamente ai prodotti per i quali l'Institudo Argentino para la Certificacion y Promocion de Productos Agropecuarios Organicos SRL (Argencert) certifichi che sono stati ottenuti in tale paese con metodi di produzione biologici; >>.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella "Gazzetta ufficiale delle Comunità europee".

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1994

Per la Commissione
René STEICHEN Membro della Commisione

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