INDICE CRONOLOGICO DELLE NORME EUROPEE
REGOLAMENTO (CEE) N. 1593/93 DELLA COMMISSIONEche modifica il regolamento (CEE) n. 3713/92 che rinvia, per quanto riguarda le importazioni da determinati paesi terzi, la data di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunitŕ economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti a agricoli e sulle derrate alimentari, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, secondo trattino,
considerando che il regolamento (CEE) n. 3713/92 della Commissione ha rinviato per sei mesi l'applicazione del disposto dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 per quanto riguarda i prodotti importati da taluni paesi terzi;
considerando che taluni paesi terzi hanno chiesto alla Commissione di essere inseriti nell'elenco dei paesi terzi di cui all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 e hanno fornito alcune informazioni previste dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 94/92, entro il termine stabilito dall'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2092/91;
considerando che č stato portato a termine l'esame delle informazioni fornite da alcuni paesi terzi;
considerando che, per certi altri paesi terzi, da un primo esame delle informazioni trasmesse č emerso che le norme relative alla produzione e alle misure di controllo applicate in alcuni di questi paesi sembrano ampiamente soddisfare i requisiti di equivalenza previsti all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2092/91; che, tuttavia, l'esame di certi punti non č ancora stato sufficientemente approfondito in modo da consentire di prendere una decisione in merito all'inclusione dei paesi terzi in causa nell'elenco di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2092/91;
considerando che č quindi necessario prorogare tale periodo per completare l'esame delle suddette richieste;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3713/92 č modificato come segue:
1) I termini <<per un periodo di sei mesi >> sono sostituiti dai termini << per un periodo di quindici mesi >> ;
2) Il testo del primo trattino relativo
all'Argentina č sostituito dal seguente:
<< - l'Argentina, limitatamente ai prodotti per i quali lo "
Instituto para la Certificaciňn y la Promoción de Productos Agropecuarios
Organicos srl (ARGENCERT)" o la "Fundación de Alimentos Ecologicos
Argentinos (FAEA)" certifichino che sono stati ottenuti in tale paese con
metodi di produzione biologici; >>.
3) Il testo del quinto trattino relativo
alla Svizzera č sostituito dal seguente:
<< - la Svizzera, limitatamente ai prodotti ivi ottenuti con metodi di
produzione biologici determinati, controllati e certificati dalla "Vereinigung
Schweizerischer Biologischer Landbauorganizationen (VSBLO)" o conformi alle
norme di produzione biologica e al regime di controllo previsto dal regolamento
(CEE) n. 2092/91, controllati e certificati dall' "Institut fur Marktologie
(IMO)" ; >>.
4) E' aggiunto il seguente trattino:
<< - La Svezia, per i prodotti per i quali la "Kontrollforeningen for
Ekologisk Odling (KRAV)" o la "Svenka Demeterforbundet"
certifichino che sono stati ottenuti in tale paese con metodi di produzione
biologici. >>
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1 luglio 1993
Per la CommissioneFatto a Bruxelles, il 24 giugno 1993
Renč STEICHEN Membro della Commissione
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