REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91 DEL CONSIGLIO
1. Le norme di produzione di cui al presente allegato devono di regola essere state applicate negli appezzamenti per un periodo di conversione di almeno due anni prima della semina o, nel caso delle colture perenni diverse dai prati, di almeno tre anni prima del primo raccolto dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a). L'organismo di controllo può decidere, con il consenso dell'autorità competente, che in certi casi il periodo in questione sia prolungato o abbreviato tenuto conto dell'utilizzazione anteriore degli appezzamenti.
2. La fertilità e l'attività biologica del suolo devono essere mantenute o aumentate, nei casi appropriati, mediante:
a) la coltivazione di leguminose, di concimi verdi o di vegetali aventi un apparato radicale profondo nell'ambito di un adeguato programma di rotazione pluriennale,
b) l'incorporazione nel terreno di materiale organico, compostato o meno, prodotto da aziende che operano nel rispetto delle norme del presente regolamento. In attesa che vengano adottate norme tecniche comuni relative alle produzioni animali biologiche, i sottoprodotti dell'allevamento, come il concime animale, possono essere utilizzati qualora provengano da allevamenti che operino nel rispetto della normativa nazionale vigente o, in mancanza di questa, di pratiche in materia di produzione animale biologica riconosciute internazionalmente.
L'integrazione con altri concimi organici o minerali di cui all'allegato II è consentita unicamente qualora un nutrimento adeguato dei vegetali in rotazione o il condizionamento del terreno non possano essere ottenuti con i soli mezzi indicati al primo comma, lettere a) e b).
Per l'attivazione del composto possono essere utlizzate preparazioni appropriate (preparazioni biodinamiche) a base di microorganismi o di vegetali.
3. La lotta contro i parassiti, le malattie e le piante infestanti si impernia sul seguente complesso di misure:
- scelta di specie e varietà adeguate;
- programma di rotazione appropriato;
- coltivazione meccanica;
- protezione dei nemici naturali dei parassiti, grazie a provvedimenti ad essi favorevoli (ad esempio siepi, posti per nidificare, diffusione dei predatori);
- eliminazione delle malerbe mediante bruciatura.
Possono essere utilizzati i prodotti di cui all'allegato II soltanto in caso di pericolo immediato che minacci le colture.
Concime animale
Liquame o orina
Paglia
Torba
Composti di lettiere esaurite di funghi e lettiere per lombricoltura
Composto di rifiuti domestici organici
Composti di residui vegetali
Sottoprodotti animali trasformati provenienti da macelli e industrie del pesce
Sottoprodotti organici provenienti da industrie alimentari o tessili
Alghe e derivati delle alghe
Segatura, corteccia e residui del legno
Cenere di legno
Fosforite naturale
Fosfato di alluminio calcinato
Scoria basica
Potassio
Solfato di potassio (necessità riconosciuta dall'organismo di controllo)
Calcare
Gesso
Magnesio
Magnesio calcareo
Sale amaro (solfato di magnesio)
Gesso (solfato di calcio)
Oligoelementi (boro, rame, ferro, manganese, molibdeno, zinco)
Zolfo (necessità riconosciuta dall'organismo di controllo
Polvere di pietra (necessità riconosciuta dall'organismo di controllo)
Argille (bentonite, perlite)
B. PRODOTTI DESTINATI ALLA LOTTA CONTRO I PARASSITI E LE MALATTIE
Preparati a base di piretri estratti da
Chrysanthemum cinerariaefolium, contenenti
eventualmente un agente sinergico
Preparati da Derris elliptica
Preparati da Quassia amara
Preparati da Ryania speciosa
Propolis
Terra diatomacea
Polvere di pietra
Preparati a base di metaldeide, contenenti un repellente per animali superiori e
limitatamente all'uso interno di trappole
Zolfo
Poltiglia bordolese
Silicato di sodio
Bicarbonato di sodio
Sapone di potassio (sapone molle)
Preparati di feromoni
Preparati di Bacillus thuringiensis
Preparati granulari di virus
Oli vegetali e animali
Olio di paraffina
C. ALTRI PRODOTTI
A. Aziende agricole che producono vegetali e prodotti vegetali
1. La produzione deve avvenire in un'unità i cui appezzamenti e i luoghi di produzione e di magazzinaggio siano nettamente separati da qualsiasi altra unità che nonproduca conformemente alle norme di produzione stabilite dal presente regolamento; possono far parte di detta unità anche laboratori di trasformazione e/o di condizionamento, qualora l'unità stessa si limiti alla trasformazione e/o al condizionamento della propria produzione agricola.
2. Nella fase diniziale dell'applicazione del regime di controllo, il produttore e l'organismo di controllo provvedono a:
- compilare una descrizione completa dell'unità, con l'indicazione dei luoghi di magazzinaggio e di produzione e degli appezzamenti nonchè, se del caso, dei luoghi in cui vengono effettuate talune operazioni di trasformazione e/o condizionamento;
- elencare tutte le misure concrete da prendere a livello dell'unità per garantire il rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento.
La descrizione e le misure di cui sopra sono incluse in una relazione d'ispezione, controfirmata dal responsabile dell'unità in questione.
Nella relazione devono inoltre figurare:
- la data dell'ultima applicazione sugli appezzamenti in oggetto dei prodotti il cui impiego non è conforme alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 7;
- l'impegno del produttore ad eseguire le operazioni conformemente agli articoli 5, 6 e 7 e ad accettare, in caso di infrazione, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, paragrafo 9.
3. Ogni anno, anteriormente alla data indicata dall'organismo di controllo, il produttore deve notificare a tale organismo il proprio programma di produzione dei prodotti vegetali, con una descirizione analitica a livello dei singoli appezzamenti.
4. Deve essere tenuta una contabilità su registri e/o su documenti che consenta all'organismo di controllo di identificare l'origine, la natura e le quantità di tutte le materie prime acquistate, nonchè l'impiego di queste materie prime; deve essere inoltre tenuta una contabilità su registri o su documenti della natura, delle quantità e dei destinatari di tutti i prodotti agricoli venduti. Quando le quantità riguardano vendite direte al consumatore finale, ne vengono indicati i quantitativi globali giornalieri.
5. E' vietato il magazzinaggio, nell'unità di produzione, di materie prime diverse da quelle il cui impiego è conforme alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 7.
6. Oltre ad eventuali ispezioni non preannunciate, l'organismo di controllo deve effettuare almeno una volta all'anno un controllo fisico completo dell'unità di produzione. Possono essere seguiti da prelievi per la ricerca di prodotti non autorizzati in virtù del presente regolamento. Tuttavia il prelievo deve essere eseguito qualora si sospetti l'utilizzazione di un prodotto non autorizzato. Dopo ogni visita è compilata una relazione di ispezione, controfirmata dal responsabile dell'unità sottoposta al controllo.
7. Ai fini dell'ispezione, il produttore dà all'organismo di controllo libero accesso ai luoghi di magazzinaggio e di produzione a ai diversi appezzamenti, nonchè alla contabilità e ai relativi documenti giustificativi. Egli comunica all'organismo di controllo tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'ispezione.
8. I prodotti di cui all'articolo 1 che non sono ancora condizionati negli imballaggi destinati al consumatore finale possono essere trasportati in altre unità solo in imballaggi o contenitori chiusi in modo da impedire la sostituzione del contenuto, muniti di un'etichettatura in cui, ferma restando la possibilità di altre eventuali indicazioni previste da disposizioni regolamentari, figurino:
- il nome e l'indirizzo del responsabile della produzione e della preparazione del prodotto;
- il nome del prodotto;
- l'indicazione che il prodotto è sottopostoal regime di controllo di cui al presente regolamento.
9. Quando un operatore gestisce più unità di produzione nella stessa regione le unità sono situate nella regione e che producono vegetali o prodotti vegetali non previsti dall'articolo 1 sono parimenti assoggettate al regime di controllo per quanto attiene al punto 2, primo comma ed ai punti 3, 4 e 5. In queste unità non possono essere prodotti vegetali della stessa varietà dei vegetali prodotti nell'unità di cui al punto 1.
B. Unità di trasformazione e di condizionamento di prodotti vegetali e di derrate alimentari contenenti essenzialmente prodotti vegerali
1. All'inizio dell'applicazione del regime di controllo, l'operatore e l'organismo di controllo provvedono a:
- compilare una descrizione completa dell'unità, con l'indicazione delle installazioni utilizzate per la trasformazione, il condizionamento e il magazzinaggio dei prodotti agricoli prima e dopo le operazioni;
- stabilire tutte le misure concrete da prendere al livello dell'unità per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
La descrizione e le misure in causa sono incluse inuna relazione d'ispezione, controfirmata dal responsabile dell'unità in questione.
Nella relazione deve figurare altresì l'impegno dell'operatore ad effettuare le operazioni in modo che le disposizioni dell'articolo 5 siano rispettate e, in caso d'infrazione, ad accertare l'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, paragrafo 9.
2. Deve essere tenuta una contabilità scritta che consenta all'organismo di controllo di identificare:
- l'origine, la natura e le quantità dei prodotti agricoli di cui all'articolo 1 consegnati all'unità;
- la natura, le quantità e i destinatari dei prodotti di cui all'articolo 1 che hanno lasciato l'unità;
- qualsiasi altra informazione richiesta dall'organismo di controllo ai fini di un controllo adeguato delle operazioni, quali l'origine, la natura e la quantità degli ingredienti, additivi ed adiuvanti di fabbricazione presi in consegna dall'unità, nonchè la composizione dei protti trasformati.
3. Quando nell'unità sono anche trasformati, condizionati o immagazzinati prodotti che non sono previsti dall'articolo 1:
- l'unità deve disporre di locali separati per il magazzinaggio dei prodotti di cui all'articolo 1;
- le operazioni devono essere eseguite in cicli completi, separate fisicamente o nel tempo da operazioni analoghe effettuate su prodotti che non rientrano nell'articolo 1;
- qualora dette operazioni non vengano eseguite di frequente, esse devono essere preannunciate entro termini fissati d'accordo con l'organismo di controllo;
- devono essere prese tutte le misure necessarie per garantire l'identificazione delle partite e per evitare mescolanze con prodotti non ottenuti conformemente alle norme di produzione previste nel preseante regolamento.
4. Oltre alle ispezioni non preannunciate, l'organismo di controllo deve effettuare almeno una volta all'anno un controllo fisico dell'unità. Possono essere eseguiti prelievi per la ricerca dei prodotti non autorizzati in virtù di questo regoalmento. Essi devono tuttavia essere eseguiti qualora si sopsetti l'utilizzazione di un prodotto non autorizzato. Dopo ogni visita è compilata una relazione di ispezione, controfirmata dal responsabile dell'unità controllata.
5. Ai fini di tale ispezione l'operatore dà all'organismo di controllo libero accesso all'unità e alle contabilità e ai relativi documenti giustificativi. Egli fornisce inoltre all'organismo di controllo tutte le informazioni necessarie per l'ispezione.
6. Sono applicabili i requisiti in materia di trasporto di cui al punto 8 della parte A.
a) Nome e indirizzo dell'operatore;
b) ubicazione delle località in cui sono effettuate le operazioni e, se del caso, indicazione degli appezzamenti (dati catastali);
c) natura delle operazioni e dei prodotti;
d) impegno dell'operatore ad eseguire le operazioni conformemente agli articoli 5,6,7 e/o 11;
e) quando si tratta di un'azienda agricola, indicazione della data in cui il produttore ha cessato di utilizzare, negli appezzamenti in causa, i prodotti il cui impiego non è conforme all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 7;
f) nome dell'organismo di controllo riconosciuto cui l'operatore ha affidato il controllo della propria azienda, qualora nello Stato membro in questione il sistema di controllo sia stato introdotto mediante riconoscimento di siffatti organismi.
ES: Agricoltura Ecologica - Sistema de control CEE
DK: Okologisk Landbrug - EF Kkontrolordning
D: Biologische Agrarwirtschaft - EWG Kontrollsystem
GR:
EN: Organic Farming EEC Control System
F: Agriculture Biologique - Sistème de controle CEE
IT: Agricoltura biologica - Regime di controllo CEE
NL: Biologische landbouw - EEG-controlesysteem
PO: Agricultura biologica - Sistema de controlo CEE
B. Sostanze il cui impiego è autorizzato durante la preparazione [articolo 5, paragrafo 3, lettera c)];
C. Ingredienti di origine agricola (articolo 5, paragrafo 4).
REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91 DEL CONSIGLIO