INDICE CRONOLOGICO DELLE NORME EUROPEE
REGOLAMENTO (CE) N. 1468/94 DEL CONSIGLIOche modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione (GU n. C 326 del 3. 12. 1993, pag. 8),
visto il parere del Parlamento europeo (GU n. C 128 del 9. 5. 1994),
visto il parere del Comitato economico e sociale (GU n. C 148 del 30. 5. 1994, pag. 24),
considerando che alla Commissione è stato affidato mandato specifico di riesaminare, anteriormente al 10 luglio 1994, alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2092/91 e di presentare le eventuali opportune proposte di modifica;
considerando che le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 5, in ordine all'etichettatura di prodotti agricoli e derrate alimentari contenenti un ingrediente di origine agricola prodotto da agricoltori in conversione dall'agricoltura convenzionale a quella biologica, scadono il 10 luglio 1994;
considerando che è apparso opportuno sottoporre detta proposta nel suo complesso ad un ulteriore esame; che occorre estendere il periodo transitorio previsto dal suddetto articolo 5, paragrafo 5 per evitare una perturbazione del sistema in vigore,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) 2092/91 la data del 1 luglio 1994 è sostituita con il 1 luglio 1995.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella "Gazzetta ufficiale delle Comunità europee".
Esso è applicabile a decorrere dal 1 luglio 1994.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Per il ConsiglioFatto a Lussemburgo, addì 20 giugno
1994
Il Presidente
B. MORAITIS
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