INDICE CRONOLOGICO DELLE NORME EUROPEE

REGOLAMENTO (CEE) N. 94/92 DELLA COMMISSIONE
del 14 gennaio 1992
che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dei paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, in particolare gli articoli 11 e 16, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 di detto regolamento, a decorrere dal 23 luglio 1992 i prodotti importati da paesi terzi possono essere commercializzati unicamente quando siano originari di un paese terzo incluso in un elenco; che l'articolo 11, paragrafo 2 del medesimo stabilisce le condizioni alle quali è subordinata l'inclusione di un paese terzo in tale elenco;

considerando che occorre costituire detto elenco che è inoltre necessario precisare le modalità procedurali dell'esame delle domande presentate da paesi terzi ai fini dell'inclusione nell'elenco;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

L'allegato del presente regolamento contiene l'elenco dei paesi terzi menzionato all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2092/91.

Per ogni paese terzo, l'elenco riporta le informazioni idonee a consentire l'identificazione dei prodotti disciplinati dal regime di cui all'articolo 11, indicando in particolare:

- l'autorità o gli organismi del paese terzo, competenti per il rilascio dei certificati d'ispezione in vista della importanza della Comunità;

- le autorità di controllo del paese terzo e/o gli organismi privati abilitati dal paese terzo al controllo degli operatori.

Inoltre, se del caso, l'elenco può indicare:

- le unità di trasformazione e di condizionamento e gli esportatori soggetti al regime di controllo;

- i prodotti soggetti al regime.

Articolo 2

1. La Commissione esamina l'inclusione del paese terzo nell'elenco di cui all'allegato del presente regolamento dopo aver ricevuto domanda d'inclusione, presentata alla rappresentanza del paese terzo.

2. Entro sei mesi dalla data di ricezione, la domanda d'inclusione dovrà essere completata con un fascicolo tecnico redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità e comprendente tutte le informazioni di cui la Commissione necessita per accertare, in ordine ai prodotti destinati all'esportazione verso la Comunità, che le condizioni speciali dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2092/91 sono soddisfatte.

Più particolarmente, il fascicolo deve comprendere le seguenti informazioni dettagliate:

a) i tipi e se possibile la stima delle quantità dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari destinati all'esportazione verso la Comunità nell'ambito del regime di cui all'articolo 11;

b) le norme di produzione applicate al paese terzo, fra cui segnatamente.

- i principi di base definiti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2092/91;

- i prodotti di cui, durante la fase di produzione agricola, è autorizzato l'impiego in qualità di fitofarmaci, detergenti, fertilizzanti o ammendanti del terreno;

- gli ingredienti di origine non agricola ammessi nei prodotti preparati, nonché i procedimenti e i prodotti per il trattamento autorizzati durante la preparazione;

c) le modalità del regime di controllo e l'organizzazione attuativa del controllo stesso nel paese terzo:

- la denominazione delle autorità di controllo nel paese terzo e/o degli organismi privati incaricati del controllo degli operatori;

- le modalità del controllo di cui sono soggette le aziende agricole e le unità di trasformazione e condizionamento nonché le sanzioni previste per le infrazioni;

- la denominazione e l'indirizzo dell'autorità o degli organismi del paese terzo competenti per il rilascio dei titoli d'importazione nella Comunità;

- le informazioni necessarie in merito alla sorveglianza del rispetto delle norme di produzione e al regime di controllo (in particolare sul rilascio dei titoli), nonché la denominazione e gli altri dati essenziali dell'autorità incaricata della sorveglianza di cui sopra;

- l'elenco delle unità di trasformazione e degli esportatori verso la Comunità, nonché il numero di produttori e la superficie coltivata;

d) ove siano disponibili, i rapporti dei sopralluoghi effettuati da esperti indipendenti per verificare l'effettiva applicazione delle norme di produzione e delle modalità di controllo di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo.

3. Durante l'esame di una domanda d'inclusione, la Commissione può richiedere tutte le informazioni supplementari necessarie per accertare che le norme di produzione e di controllo applicate nel paese terzo corrispondano a quelle contemplate dal regolamento (CEE) n. 2092/91, compresa la presentazione di rapporti di sopralluogo redatti da esperti di cui essa abbia riconosciuto l'indipendenza. La Commissione può inoltre, se necessario, affidare ad esperti da essa designati l'incarico di effettuare un esame in loco.

4. L'inclusione del paese terzo nell'elenco contenuto in allegato del presente regolamento può essere subordinato alla condizione che l'effettiva applicazione delle norme di produzione e delle modalità di controllo nel paese stesso venga periodicamente verificata da esperti indipendenti e che questi facciano regolarmente rapporto in merito. Inoltre, se del caso, la Commissione può in qualsiasi momento assegnare l'incarico di un esame in loco ad esperti da essa designati.

5. Dopo l'inclusione nell'elenco contenuto in allegato, il paese terzo è tenuto ad informare la Commissione qualora subentrino mutamenti per ciò che riguarda le misure in esso vigenti o la loro applicazione. Sulla scorta di tale informazione, la Commissione può decidere, con la procedura definita dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91, di modificare le modalità d'inclusione di questo paesi terzi nell'allegato I o di revocare l'inclusione medesima. Siffatta decisione può essere adottata anche nel caso in cui il paese terzo interessato non abbia fornito le informazioni che era tenuto a trasmettere in forza del presente paragrafo.

6. Dopo l'inclusione del paese terzo nell'elenco contenuto in allegato, la Commissione, qualora venga a conoscenza di elementi che diano adito a dubbi sull'effettiva applicazione delle misure comunicate, può chiedere al paese terzo stesso tutte le informazioni necessarie, compresi rapporti di sopralluogo redatti da esperti indipendenti, oppure può affidare ad esperti da essa designati l'incarico di un esame in loco. Sulla base di tali informazioni e rapporti, la Commissione può decidere di revocare l'inclusione, secondo la procedura definita nell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91. Siffatta decisione può essere adottata anche nel caso in cui il paese terzo interessato non abbia fornito le informazioni richieste entro il termine precisato nella domanda della Commissione o non abbia ammesso un esame in loco, effettuato da esperti incaricati da quest'ultima di verificare il rispetto delle prescritte per l'inclusione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella "Gazzetta ufficiale delle Comunità europee".

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1992
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY Membro della Commissione

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