INDICE CRONOLOGICO DELLE NORME EUROPEE

REGOLAMENTO (CEE) N. 418/96 DELLA COMMISSIONE
del 7 marzo 1996

che modifica l'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunitą europea,

visto il regolamento (CEE) n. 20/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991 (GU n. L 198 del 22.7.1991, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 1935/95 (GU n. L 186 del 5.8.1995, pag. 1), in particolare l'articolo 13,

visto il regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993, che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4 (GU n. L 25 del 2.2.1993, pag. 5), in particolare l'articolo 3,

considerando che alcuni Stati membri hanno comunicato agli altri stati membri e alla Commissione che nella Comunitą non risultavano essere disponibili quantitativi sufficienti di talune erbe commestibili ottenute mediante coltivazione biologica; che occorre pertanto includere tali prodotti nella sezione C dell'allegato VI;

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 č modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settime giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunitą europee.

Il presente regolamento č obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1996,
Per la commissione: Franz FISCHLER Membro della Commissione


 

ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2092/91, definito dal regolamento (CEE) n. 207/93, la sezione C č modficata come segue:

al punto C.1.2 «spezie ed erbe commestibili» sono aggiunti i seguenti prodotti:

- alpinia o galanga minore (Alpinia officinarum)

- pimento inglese o pepe garofonato (Pimenta dioica)

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