INDICE CRONOLOGICO DELLE NORME EUROPEE

REGOLAMENTO (CE) N. 468/94 DELLA COMMISSIONE
del 2 marzo 1994

che modifica l'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, modificato da ultimo dal regolamento (CEE n. 2608/93 della Commissione, in particolare l'articolo 13,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2092/91, a decorrere dalla fine del periodo di dodici mesi successivi alla compilazione dell'allegato VI del medesimo regolamento è vietato l'impiego di sostanze che non figurano in tale allegato, anche se precedentemente autorizzate conformemente alle vigenti disposizioni nazionali;

considerando che alcuni Stati membri ritengono che taluni prodotti debbano essere aggiunti nell'allegato VI ed all'uopo hanno presentato debita richiesta alla Commissione;

considerando che da tali richieste risulta che taluni ingredienti di origine non agricola sono indispensabili per poter produrre o conservare adeguatamente alcuni prodotti alimentari; che inoltre queste sostanze sono comunemente presenti in natura;

considerando che da tali richieste risulta altresì che taluni prodotti agricoli devono essere aggiunti nella parte C dell'allegato VI e che essi non sono prodotti in quantità sufficienti nella Comunità secondo il metodo di produzione biologico; che, di converso, alcuni altri prodotti devono essere soppressi;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 della Commissione è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella "Gazzetta ufficiale delle Comunità europee".

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 1994

Per la Commissione
René STEICHEN Membro della Commissione

 


ALLEGATO

1. La sezione A. 1 << Additivi alimentari, ivi compresi gli eccipienti >> è modificata come segue:

- dopo la sostanza E 330 (acido citrico) è inserita la seguente sostanza:
<< E 333 citrati di calcio >>.

- dopo la sostanza E 336 (tartrato di potassio) è inserita la seguente sostanza:
<< E 341 (i) monofosfato di calcio (condizioni specifiche: agente lievitante per farina fementante >>.

- dopo la sostanza E 300 (acido ascorbico) è inserita la seguente sostanza:
<< E 306 estratto ricco di tocoferolo (condizioni specifiche: antiossidante per grassi ed oli >>.

- dopo la sostanza E 406 (agar-agar) è inserita la seguente sostanza:
<< E 407 carraginani >>.

- dopo la sostanza E 516 (solfato di calcio) è inserita la seguente sostanza:
<< E 524 idrossido di sodio (condizioni specifiche: trattamento superficiale di Laugengebäck) >>.

2. La parte B è modificata come segue:

- Dopo la sostanza << carbonato di calcio >> sono inserite le seguenti sostanze:
<< carbonato di sodio (condizioni specifiche: produzione dello zucchero) idrossido di sodio (condizioni specifiche: produzione dello zucchero, trattamento delle olive) acido solforico (condizioni specifiche: produzione dello zucchero) >>.

- In corrispondenza alla sostanza << oli vegetali >>, le condizioni specifiche << lubrificante o distaccante >> sono sostituite da << lubrificante, distaccante o antischiumogeno >>.

- Dopo il prodotto << gusci di nocciole >> è inserito il seguente prodotto:
<< farina di riso >>.

3. La parte C è modificata come segue:

- Nella sezione C.1.1. dopo i semi di ramolaccio sono inseriti i seguenti prodotti:
<< ghiande
fiengreco
acerola
cicoria >>.

- Nella sezione C.1.1 è soppresso il seguente prodotto:
<< semi di zucca >>.

- Nella sezione C.1.3 è soppresso il seguente prodotto:
<< miglio >>

- Nella sezione C.2.2 è inserito il seguente prodotto:
<< fruttosio >>.

- Nella sezione C.2.3 il prodotto << aceto di bevande fermentate diverse dal vino >> è sostituito con << aceto, esclusi l'aceto di vino e l'aceto di sidro di mele >>.

- Nella sezione C.3 il prodotto << latte in polvere e latte scremato in polvere >> è sostituito con << latticello in polvere >>.

- Nella sezione C.3 è inserito il seguente prodotto:
<< lattosio >>.

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