INDICE CRONOLOGICO DELLE NORME EUROPEE
REGOLAMENTO (CE) N. 468/94 DELLA
COMMISSIONE
del 2 marzo 1994
che modifica l'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, modificato da ultimo dal regolamento (CEE n. 2608/93 della Commissione, in particolare l'articolo 13,
considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2092/91, a decorrere dalla fine del periodo di dodici mesi successivi alla compilazione dell'allegato VI del medesimo regolamento è vietato l'impiego di sostanze che non figurano in tale allegato, anche se precedentemente autorizzate conformemente alle vigenti disposizioni nazionali;
considerando che alcuni Stati membri ritengono che taluni prodotti debbano essere aggiunti nell'allegato VI ed all'uopo hanno presentato debita richiesta alla Commissione;
considerando che da tali richieste risulta che taluni ingredienti di origine non agricola sono indispensabili per poter produrre o conservare adeguatamente alcuni prodotti alimentari; che inoltre queste sostanze sono comunemente presenti in natura;
considerando che da tali richieste risulta altresì che taluni prodotti agricoli devono essere aggiunti nella parte C dell'allegato VI e che essi non sono prodotti in quantità sufficienti nella Comunità secondo il metodo di produzione biologico; che, di converso, alcuni altri prodotti devono essere soppressi;
considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 della Commissione è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella "Gazzetta ufficiale delle Comunità europee".
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Per la CommissioneFatto a Bruxelles, il 2 marzo 1994
René STEICHEN Membro della Commissione
1. La sezione A. 1 << Additivi alimentari, ivi compresi gli eccipienti >> è modificata come segue:
- dopo la sostanza E 330 (acido citrico)
è inserita la seguente sostanza:
<< E 333 citrati di calcio >>.
- dopo la sostanza E 336 (tartrato di
potassio) è inserita la seguente sostanza:
<< E 341 (i) monofosfato di calcio (condizioni specifiche: agente
lievitante per farina fementante >>.
- dopo la sostanza E 300 (acido ascorbico)
è inserita la seguente sostanza:
<< E 306 estratto ricco di tocoferolo (condizioni specifiche:
antiossidante per grassi ed oli >>.
- dopo la sostanza E 406 (agar-agar) è
inserita la seguente sostanza:
<< E 407 carraginani >>.
- dopo la sostanza E 516 (solfato di
calcio) è inserita la seguente sostanza:
<< E 524 idrossido di sodio (condizioni specifiche: trattamento
superficiale di Laugengebäck) >>.
2. La parte B è modificata come segue:
- Dopo la sostanza << carbonato di
calcio >> sono inserite le seguenti sostanze:
<< carbonato di sodio (condizioni specifiche: produzione dello zucchero)
idrossido di sodio (condizioni specifiche: produzione dello zucchero,
trattamento delle olive) acido solforico (condizioni specifiche: produzione
dello zucchero) >>.
- In corrispondenza alla sostanza << oli vegetali >>, le condizioni specifiche << lubrificante o distaccante >> sono sostituite da << lubrificante, distaccante o antischiumogeno >>.
- Dopo il prodotto << gusci di
nocciole >> è inserito il seguente prodotto:
<< farina di riso >>.
3. La parte C è modificata come segue:
- Nella sezione C.1.1. dopo i semi di
ramolaccio sono inseriti i seguenti prodotti:
<< ghiande
fiengreco
acerola
cicoria >>.
- Nella sezione C.1.1 è soppresso il
seguente prodotto:
<< semi di zucca >>.
- Nella sezione C.1.3 è soppresso il
seguente prodotto:
<< miglio >>
- Nella sezione C.2.2 è inserito il
seguente prodotto:
<< fruttosio >>.
- Nella sezione C.2.3 il prodotto << aceto di bevande fermentate diverse dal vino >> è sostituito con << aceto, esclusi l'aceto di vino e l'aceto di sidro di mele >>.
- Nella sezione C.3 il prodotto << latte in polvere e latte scremato in polvere >> è sostituito con << latticello in polvere >>.
- Nella sezione C.3 è inserito il
seguente prodotto:
<< lattosio >>.
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