Disciplinare di produzione della
Denominazione di origine del formaggio "Robiola di Roccaverano"
DPR 14 marzo 1979 - GURI n. 184 del 6 luglio 1979
(Iscrizione nel "Registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette"
ai sensi del Reg. CE n. 1263/96)
Art. 1
È riconosciuta
la denominazione di origine del formaggio "Robiola di Roccaverano", il
cui uso è riservato al prodotto avente i requisiti fissati con il presente
decreto con riguardo ai metodi di lavorazione ed alle caratteristiche
organolettiche e merceologiche e derivanti dalla zona di produzione delimitata
nel successivo art. 3.
Art. 2
La denominazione
di origine "Robiola di Roccaverano" è riservata al formaggio avente
le seguenti caratteristiche:
formaggio grasso
a pasta fresca non sottoposto ad alcuna maturazione o stagionatura, prodotto con
latte di vacca in misura massima dell’85% e di capra e pecora, in rapporto
variabile o in purezza, in misura minima del 15%, proveniente da due mungiture
giornaliere, parzialmente decremato per affioramento.
L’alimentazione
base delle vacche, capre o pecore deve essere costituita da foraggi verdi o
conservati.
Si produce
durante l’intero anno.
Dimensioni:
diametro: cm 14
per le forme più grandi e cm 10 per quelle più piccole;
altezza: cm 4-5
con leggere variazioni in rapporto alle condizioni termiche di produzione;
forma:
cilindrica con facce piane, leggermente orlate;
peso medio:
grammi 400 circa per le forme più grandi e grammi 250 circa quelle più
piccole.
Colore della
pasta: bianco latte.
Confezione
esterna: bianco latte.
Aroma e sapore
della pasta: delicato, saporito e tipico della robiola, leggermente acidulo.
Struttura della
pasta: finemente granulosa.
Non vengono
utilizzati né pigmenti colorativi, né aromi particolari.
Maturazione: la
maturazione naturale viene effettuata conservando il prodotto in ambienti con
temperatura da 15 a 20 gradi, per tre giorni consecutivi.
Crosta:
inesistente.
Uso: formaggio
da tavola.
Grasso sulla
sostanza secca: minimo 45%.
Sostanze
proteiche: 38% sulla materia secca.
Ceneri: 7%.
Art. 3
La zona di
produzione del formaggio a denominazione di origine "Robiola di Roccaverano"
è delimitata come appresso:
Provincia di
Asti:
l’intero
territorio dei comuni di Bubbio, Cessole, Loazzolo, Monbaldone, Monastero
Bormida, Olmo Gentile, Roccaverano, San Giorgio, Scarampi, Serole e Vesime.
Provincia di
Alessandria:
l’intero
territorio dei comuni di Castelletto d’Erro, Denice, Malvicino, Merana,
Monterchiaro d’Acqui, Pareto, Ponti, Spigno, ed il territorio del comune di
Cartosio ubicato sulla sponda sinistra del torrente Erro.